Errore di fatto revocatorio non correggibile con il rimedio dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. 5 n. 3816 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, consistente nell’erronea percezione degli atti di causa, come la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, non è qualificabile come errore materiale e non è pertanto emendabile con il rimedio della correzione. L’errore che cade sul contenuto degli atti processuali, quale il presupposto del mancato deposito di un’istanza di trattazione, deve essere dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione. L’istanza finalizzata alla revoca di un provvedimento per errore di fatto non può essere riqualificata ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. in assenza dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, e la Corte, visto l’art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, aveva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Successivamente, la società depositava l’istanza di trattazione di cui all’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, tramite PEC all’indirizzo dedicato. Con ordinanza del 22.02.2022, depositata il 15.04.2022, la Corte dichiarava l’estinzione del giudizio, non avvedendosi dell’intervenuto deposito dell’istanza.
La società proponeva quindi una «istanza di correzione errore materiale e di rimessione della causa sul ruolo», chiedendo la revoca della predetta ordinanza per errore materiale e la conseguente remissione della causa sul ruolo. L’Agenzia delle Entrate si costituiva tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato la natura del vizio dedotto, rilevando che i fatti rappresentati dalla società non configurano un errore materiale, ma un errore di fatto sul contenuto degli atti processuali. La decisione assunta con l’ordinanza impugnata presupponeva, infatti, il mancato deposito dell’istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, circostanza che la ricorrente assumeva essere frutto di una svista della Corte.
La Suprema Corte ha richiamato la distinzione, costantemente affermata nella propria giurisprudenza, tra l’errore di fatto cd. revocatorio, che consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, e l’errore determinato da una svista di carattere materiale, che rende esperibile il rimedio della correzione. Nel caso di specie, l’ordinanza di estinzione era stata emessa sul presupposto del mancato deposito dell’istanza di trattazione, con la conseguenza che l’errore avrebbe dovuto essere dedotto con revocazione nei termini di legge, e non mediante richiesta di correzione di errore materiale.
La Corte ha infine escluso la possibilità di riqualificare l’istanza ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., non essendo riscontrabili nel ricorso i requisiti formali prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ., né la procura speciale. L’istanza è stata pertanto dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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