Il diniego dell’interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 22910 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risposta negativa dell’Amministrazione finanziaria a un’istanza di interpello disapplicativo è atto autonomamente impugnabile, pur non essendo compresa nell’elenco tassativo di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La decisione del giudice di merito che, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di impugnabilità dell’atto, esamini comunque il merito della pretesa, rende le relative argomentazioni rese ad abundantiam e, come tali, insuscettibili di passare in giudicato. L’omessa pronuncia su un’eccezione di inammissibilità del gravame può configurarsi come rigetto implicito quando la decisione sul merito risulti logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione stessa.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alla propria istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo per l’anno 2013. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che il diniego non rientrasse tra i provvedimenti impugnabili, e ne affermava comunque l’infondatezza nel merito. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, condividendo l’assunto della non autonoma impugnabilità dell’atto. La società proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale dell’Agenzia, che deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello e per mancato rilievo del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza nel merito resa in primo grado, non appellata dalla contribuente.
Quanto al primo motivo, la Corte ricorda che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. postula che la domanda o l’eccezione sia stata ritualmente e inequivocabilmente formulata e puntualmente riportata nel ricorso per cassazione. Nel caso di specie, tuttavia, l’omissione non integra il vizio denunciato, poiché la CTR, ritenendo infondato il gravame nel merito, ha implicitamente rigettato l’eccezione di inammissibilità: ricorre la figura del rigetto implicito, che ricorre quando la pretesa non esaminata risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che, quando il giudice dichiara inammissibile la domanda spogliandosi della potestas iudicandi ma procede comunque all’esame del merito, le relative argomentazioni sono rese ad abundantiam e sono prive di effetti giuridici. La parte soccombente non ha quindi interesse a impugnarle, essendo tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità. Ne consegue che un appello della contribuente sul merito sarebbe stato inammissibile e nessun giudicato si è formato sulla statuizione di infondatezza.
Nel merito del ricorso principale, la Corte accoglie la tesi della società, richiamando il proprio costante orientamento secondo cui la risposta negativa a un interpello disapplicativo è atto impugnabile anche se non incluso nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L’atto dell’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, facendo sorgere un interesse attuale ex art. 100 c.p.c. a invocare una tutela giurisdizionale di controllo sulla legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
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Nota della Redazione
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