Caducazione della sentenza di annullamento e sopravvenuta carenza di interesse al rimborso TARI (Cass. civ. Sez. 5 n. 15780 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso di un tributo locale quando le sentenze di annullamento degli atti impositivi, poste a fondamento dell’istanza di restituzione, siano state successivamente cassate con rinvio da questa Corte. La caducazione delle decisioni di merito fa venire meno i presupposti sui quali la pretesa restitutoria era fondata, non potendo le stesse più sorreggere la domanda di rimborso. Ne consegue che il giudizio di legittimità, ancorato a motivi concernenti l’impugnabilità del diniego e l’alternatività con il giudizio di ottemperanza, non può essere scrutinate nel merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca due dinieghi di rimborso TARI per le annualità 2015 e 2016, emessi dall’ente di accertamento e riscossione del Comune di Capannori in relazione a due stabilimenti. Il ricorso era fondato su due sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che avevano annullato gli avvisi di accertamento originariamente notificati, senza tuttavia pronunciare condanna alla restituzione delle somme versate in corso di causa.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1618/24, confermava la decisione, ritenendo che la contribuente, non avendo richiesto la condanna al rimborso nel giudizio di annullamento, avrebbe dovuto attivare il procedimento ex art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ed eventualmente agire in ottemperanza. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso è ancorato a motivi concernenti la violazione degli artt. 19, comma 1, lettera g), 67-bis, 68 e 70 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, con i quali la ricorrente sosteneva l’autonoma impugnabilità dei provvedimenti di diniego di rimborso, l’insussistenza di una preclusione al cumulo tra domanda di annullamento e domanda di condanna restitutoria e il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte osserva tuttavia che tali motivi non sono suscettibili di scrutinio nel merito. Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1483/18 e n. 104/21, in forza delle quali erano state formulate le istanze di rimborso, sono state cassate con rinvio da questa Corte. In seguito alla loro caducazione, tali decisioni non possono più sorreggere la pretesa restitutoria, essendo venuti meno i presupposti sui quali le stesse istanze erano fondate.
Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente alla decisione e la conseguente inammissibilità sopravvenuta del ricorso, dichiarata dalla Corte nel dispositivo. Tale conclusione prescinde dalla fondatezza dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla sopravvenuta inefficacia delle pronunce di merito favorevoli alla società.
La Corte compensa integralmente le spese di lite, trattandosi di ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e involgendo il giudizio questioni sulle quali non esiste un orientamento consolidato, e non dispone la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012, non sussistendo i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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