Differenze inventariali e presunzione di cessione nei periodi d’imposta oggetto di controllo (Cass. civ. Sez. V n. 9632 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, le differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441 del 1997. Tale presunzione opera anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in cui è effettuato l’accesso, purché siano stati oggetto di controllo e le differenze si siano verificate in tali annualità. È illegittima la sentenza che sovrapponga il periodo d’imposta oggetto di controllo con l’anno di inizio della verifica fiscale, perché l’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 441 del 1997 fissa al momento dell’accesso solo il riferimento temporale delle presunzioni di cessione e acquisto conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, non il limite temporale dell’accertamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per maggiori ricavi, con liquidazione di maggiore IRPEF, addizionali, IVA e contributi previdenziali per l’anno 2012.
La CTR aveva ritenuto illegittimo il metodo di ripartizione delle giacenze di magazzino applicato dall’Ufficio, considerando che la differenza inventariale di Euro 123.711,00, rilevata all’accesso del 2014, era stata suddivisa in quarti sugli anni dal 2010 al 2013. Secondo la CTR, il periodo nel quale definire l’an e il quantum dell’obbligazione tributaria era quello dell’inizio dell’accesso, cioè il 2014, e non il 2012 oggetto dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo, con cui la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, commi 1 e 2, d.P.R. 10/11/1997, n. 441, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il thema decidendum riguarda l’individuazione del periodo d’imposta al quale riferire le presunzioni legali conseguenti alle differenze inventariali.
Il d.P.R. n. 441 del 1997, emanato con efficacia sostitutiva della disciplina dell’art. 53 d.P.R. n. 633 del 1972, si applica anche in materia di imposte dirette, in virtù del principio di unitarietà dell’ordinamento tributario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 15087 del 2000, n. 16483 del 2006, n. 15312 del 2008 e n. 9628 del 2012).
L’art. 4, comma 1, stabilisce che gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano esclusivamente al momento dell’inizio degli accessi, controlli e verifiche, limitatamente al periodo d’imposta coincidente con l’anno solare in cui la verifica è effettuata. L’art. 4, comma 2, prevede invece che le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le scritture di magazzino e le consistenze delle rimanenze finali costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo.
La Corte ha accolto il motivo, richiamando l’orientamento secondo cui le differenze quantitative sono suscettibili di rilevare anche per i periodi precedenti di imposta, se permangono in tali annualità (Cass. 20/04/2022, n. 12492; Cass. 27/05/2015, n. 10927; Cass. 10/08/2017, n. 19957). La sentenza impugnata ha sovrapposto impropriamente il periodo d’imposta oggetto di controllo con l’anno dell’accesso: la presunzione delle differenze quantitative inventariali opera con riferimento al periodo d’imposta oggetto del controllo, che può precedere quello in cui avviene la verifica.
La Corte ha inoltre rilevato che l’art. 4, comma 2, configura una presunzione relativa, superabile con la prova contraria, e che nel caso di specie la contribuente aveva condiviso le risultanze delle operazioni dell’organo verificatore. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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