Successione nella società estinta e notifica dell’avviso di recupero al socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 19853 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci di una società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. Tale disciplina trova fondamento, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per l’ipotesi di morte del debitore, nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, realizzandosi comunque lo scopo di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società. Ne consegue che l’avviso di recupero, pur intestato alla società estinta, può essere legittimamente notificato al socio successore, anche mediante consegna a mani di un familiare convivente. I vizi dell’atto di recupero presupposto non possono essere fatti valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento qualora detto atto non sia stato tempestivamente impugnato.
Il Fatto
La socia accomandataria di una società in accomandita semplice, cancellata dal registro delle imprese nel 2007, impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli una cartella di pagamento a lei notificata, riferita a un prodromico atto di recupero di un credito Iva dell’anno 2016 indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2017 dalla società accollante. L’Ufficio aveva dedotto l’inesistenza del credito utilizzato in compensazione, sicché l’imposta non versata era recuperabile in capo alla società accollata estinta.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione, evidenziando che l’atto di recupero presupposto, regolarmente notificato alla socia quale successore della società estinta, non era stato da lei impugnato, con conseguente preclusione a far valere i relativi vizi in sede di opposizione alla cartella.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dalla contribuente.
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’inesistenza giuridica dell’avviso di recupero stante l’estinzione della società avvenuta dieci anni prima della nascita del debito tributario, è stato dichiarato inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello. Il giudice regionale aveva infatti ritenuto la circostanza dell’estinzione ininfluente, essendo il vizio riferito all’atto presupposto non più deducibile in sede di opposizione alla cartella per mancata impugnazione.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 per la ritenuta validità della notificazione dell’atto di recupero presso l’ex socia, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a mani di uno dei soci dopo l’estinzione della società di persone, trovando essa fondamento nel fenomeno successorio che si realizza sulle situazioni debitorie gravanti sul dante causa. L’applicazione analogica dell’art. 65, comma 4, cit. — previsto per il caso di morte del debitore — risponde allo scopo di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società.
La Corte ha inoltre precisato che il precedente richiamato dalla ricorrente non contrasta con tale principio, riguardando l’ipotesi di notifica eseguita al liquidatore presso la sede sociale e non ai soci quali successori del soggetto venuto meno. Nel caso di specie, l’avviso di recupero, pur intestato alla società estinta, è stato notificato alla socia mediante consegna dell’atto a mani del marito, con modalità conformi ai principi enunciati. La Corte ha infine respinto la contestazione relativa all’invio dell’atto alla società e non ai soci, risultando smentita per tabulas dalla relazione del messo notificatore.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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