Contraddittorio endoprocedimentale e inesistenza delle operazioni nei tributi non armonizzati (Cass. civ. Sez. 5 n. 632 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento “a tavolino”, per i tributi non armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo se espressamente previsto, mentre per i tributi armonizzati ha valenza generalizzata. La violazione del contraddittorio determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente ha assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere, non proponendo un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale. L’idoneità della prova di resistenza è valutata dal giudice di merito secondo un criterio probabilistico ex ante.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società cooperativa un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo oggettivamente inesistenti alcune operazioni. La società, affidataria di un subappalto per servizi informatici, aveva a sua volta subappaltato parte delle prestazioni a tre fornitori.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7257/2021, confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando l’apparenza e l’abnormità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il sindacato circoscritto al “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., come riformulato dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La parte mirava ad una inammissibile rivalutazione del merito, estranea ai compiti istituzionali del giudice di legittimità.
Il secondo motivo riguardava la violazione del principio del contraddittorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21271/2025. Per i tributi non armonizzati, come nella specie, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale vige solo se previsto espressamente dalla legge.
La società non aveva dedotto nulla di specifico in merito ai fatti che avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale, mentre la motivazione della pronuncia impugnata appariva conforme alla giurisprudenza di legittimità, escludendo il rilievo delle deduzioni per dimostrare l’esistenza delle operazioni disconosciute dall’Ufficio.
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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