Falsa fatturazione, prova presuntiva e obbligo di contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 9684 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante presunzioni; grava poi sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. Per le operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, con prova contraria del contribuente sulla diligenza massima esigibile. La motivazione per relationem è illegittima solo se il contenuto dell’atto richiamato è necessario a integrare la motivazione, non quando questa sia già sufficiente. Per le imposte armonizzate il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma la sua violazione invalida l’atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. È infine ultrapetizione l’annullamento integrale dell’avviso che travolga riprese non impugnate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva accolto l’appello di una società contribuente. Quest’ultima era stata destinataria di un avviso di accertamento con il quale, previo p.v.c. della Guardia di finanza, erano state riprese a tassazione, per il 2015, deduzioni di costi ritenuti non inerenti e fatture per operazioni inesistenti emesse da società c.d. cartiere.
La società contribuente è rimasta intimata. La sentenza di appello aveva annullato in toto l’atto impositivo, e su tale integrale caducazione si concentra l’impugnazione dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la tempestività del ricorso, notificato entro il termine semestrale dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., calcolato tenendo conto della sospensione dei termini disposta dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023.
Il primo motivo, sulla motivazione omessa o apparente, è rigettato: la sentenza di appello contiene un apparato argomentativo, sia pur succinto, al di sopra del minimo costituzionale, articolato su tre distinte rationes decidendi.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono accolti. La Corte ricorda la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Per le prime l’Amministrazione può provare la fittizietà anche per presunzioni; per le seconde deve dimostrare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, restando al contribuente la prova di aver usato la massima diligenza esigibile. La Corte rileva che il giudice di appello ha omesso di esaminare gli elementi indiziari contenuti nel p.v.c., decisivi ai fini della decisione.
Il quarto motivo, sulla motivazione per relationem, è fondato: l’illegittimità dell’atto richiede che il contenuto dell’atto richiamato sia necessario a integrarne la motivazione, non bastando il solo rinvio. Il quinto motivo è parimenti fondato: per i tributi armonizzati l’obbligo di contraddittorio sussiste, ma la sua violazione invalida l’atto solo se il contribuente supera la prova di resistenza. Il sesto motivo, sull’ultrapetizione, è accolto: il giudice di appello ha annullato l’intero avviso travolgendo anche riprese non impugnate, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa.
La Corte accoglie quindi i motivi dal secondo al sesto, rigetta il primo, assorbe il settimo e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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