Royalties incorporate nel valore doganale: controllo indiretto del licenziante sul produttore (Cass. civ. Sez. V n. 3396 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci importate devono essere aggiunti al valore di transazione, ai sensi dell’art. 71, par. 1, lett. c), CDU, quando il compratore è tenuto a pagarli come condizione della vendita. Qualora il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre verificare se il licenziante eserciti un controllo, anche solo di fatto e indiretto, sul produttore-venditore, tale da garantire che l’importazione sia subordinata al pagamento. Il controllo di qualità sul marchio, finalizzato a proteggere l’immagine del licenziante, integra un potere di orientamento sulla produzione e non è irrilevante. La nuova disciplina unionale non richiede più, come il previgente art. 157 del Reg. CEE n. 2454/1993, l’esistenza di un collegamento tra venditore e licenziante: è sufficiente che le merci non possano essere vendute o acquistate senza il versamento delle royalties.
Il Fatto
La vicenda riguarda distinte importazioni di capi di abbigliamento a marchio effettuate nel 2021. L’Ufficio doganale aveva rettificato l’accertamento per maggiori dazi, contestando la mancata inclusione, nel valore dichiarato in dogana, delle royalties corrisposte al licenziante titolare del marchio.
La società importatrice e il rappresentante doganale avevano impugnato gli avvisi, ottenendo l’accoglimento in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato gli appelli dell’Amministrazione, escludendo che il pagamento dei diritti di licenza costituisse condizione della vendita. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di norme unionali e di art. 1362 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni preliminari. Quanto al preteso giudicato esterno, rileva che gli atti impugnati riguardano operazioni doganali diverse da quelle coperte dalle pronunce richiamate: i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale sono obiettivamente differenti per tempo, luogo e caratteristiche della merce. La regola del giudicato, in materia di dazi, può riguardare una singola importazione o il ristretto numero di operazioni del singolo avviso, non estendersi a casi similari.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 70, par. 1, CDU assume il valore di transazione come regola generale; l’art. 71, par. 1, lett. c), CDU impone di aggiungere i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare come condizione della vendita. L’art. 136, par. 4, del Reg. UE 2015/2447 precisa quando la condizione sussiste, valorizzando anche gli obblighi contrattuali assunti dall’acquirente o dal venditore.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale — CGUE, 9 marzo 2017, C-173/15, e CGUE, 20 dicembre 2017, C-529/16 — secondo cui il valore in dogana deve riflettere il valore economico reale della merce. Nei rapporti trilaterali, i diritti di licenza concorrono a integrare il valore se versati in un contesto in cui il licenziante può controllare i produttori che vendono al licenziatario.
La condizione di vendita può essere implicita e non richiede che il collegamento tra venditore e licenziante sia essenziale: criterio decisivo è stabilire se il venditore possa vendere, o il compratore acquistare, senza pagare le royalties. Il giudice di appello ha errato nel ritenere irrilevante il controllo di qualità sul marchio: le facoltà di preservare carattere distintivo e valore commerciale del segno costituiscono elementi che dimostrano un potere di orientamento sulla produzione, non un mero controllo qualitativo del prodotto. Le clausole contrattuali richiamate — il pagamento delle royalties, la risoluzione per inadempimento, la cessazione della commercializzazione — sono indicatori rilevanti, coerenti con l’inclusione dei diritti nel valore doganale.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio in diversa composizione per accertare, alla luce del contratto di licenza e di quello di vendita, se il pagamento delle royalties costituisca condizione della vendita e se sussista un potere di controllo, anche indiretto, sull’intera produzione.
Nota della Redazione
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