Contributi di bonifica, obbligo pro quota tra comproprietari (Cass. civ. Sez. V n. 11178 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell’obbligazione di pagamento non implica che, in presenza di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l’intero. L’ipotesi della solidarietà non è prevista dall’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933 né è desumibile dai principi generali. La prestazione contributiva va pertanto ripartita in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che impone che il tributo non superi l’indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto.
Il Fatto
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a oneri consortili emessa dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 899/2021, rigettava l’appello confermando il primo grado, ritenendo l’atto impositivo adeguatamente motivato e il contribuente tenuto al pagamento dell’intero in quanto proprietario pro quota, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 645/1958.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Il Consorzio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 R.D. 215/1933, sostenendo che l’atto impositivo si richiamasse al piano di classifica del 1974, ormai superato da quello approvato nel 1998. Il motivo è infondato perché il ricorrente non indica, nemmeno in forma riassuntiva, il contenuto della cartella: l’accertamento di fatto sulla compiutezza della motivazione, operato dai giudici di merito, resta insuperato. Anche la doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è priva di pregio, avendo la C.T.R. esaminato il fatto lamentato.
Il secondo motivo è inammissibile prima ancora che infondato. La Corte ricorda che, in tema di contributi di bonifica, l’adozione del piano di classifica genera una presunzione di vantaggiosità dell’attività per i fondi ricompresi nel perimetro. Se il piano è specificamente impugnato, la vantaggiosità va provata dal Consorzio secondo l’art. 2697 c.c.; in difetto di impugnativa, la presunzione, di natura juris tantum, va superata dal consorziato. Nel caso concreto la censura difetta di autosufficienza: il contribuente non chiarisce quali contestazioni abbia formulato né rispetto a quale piano, prospettando genericamente una perizia agronomica non meglio indicata.
La Corte ribadisce che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità. La censura, sotto l’egida dell’art. 2697 c.c., finisce per introdurre una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è fondato e assorbe il quarto. La Corte riafferma il principio secondo cui la natura di onere reale dell’obbligazione non comporta che, in caso di più comproprietari, ciascuno sia obbligato per l’intero: la prestazione va ripartita in proporzione alle quote, nel rispetto dell’art. 53 Cost. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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