Disconoscimento generico delle copie e notifica avvisi di addebito INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9685 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, per essere efficace, non può risolversi in una contestazione generica e onnicomprensiva, ma deve essere circostanziato, indicando alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione sia il documento che si intende disconoscere sia gli aspetti per i quali la copia si assume difforme dall’originale; in difetto, la copia conserva la medesima efficacia probatoria dell’originale. La notifica degli avvisi di addebito INPS è disciplinata in via esclusiva dall’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010, che, in alternativa alla posta elettronica certificata e ai messi comunali o agli agenti della polizia municipale, ammette la notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità. Nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito l’agente della riscossione non è legittimato a resistere e, rispetto alla notifica dell’opposizione nei suoi confronti, non è configurabile soccombenza, con conseguente liquidazione delle spese in favore del solo INPS.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso tre atti di pignoramento presso terzi, gli estratti di ruolo e dodici avvisi di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto contributi non pagati. L’opposizione era stata rigettata in primo grado e la pronuncia era stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi di censura, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, la violazione delle norme sul disconoscimento documentale, la nullità delle notificazioni effettuate a persona diversa dal destinatario senza successiva raccomandata informativa e l’erronea declaratoria di interruzione della prescrizione quinquennale dei crediti. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con distinti controricorsi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati manifestamente infondati. I giudici di merito avevano ritenuto inefficace il disconoscimento operato dalla difesa del ricorrente, in quanto affetto da genericità: la contestazione riguardava la conformità delle copie agli originali, senza però allegare alcun elemento significativo circa l’asserita difformità.

La Corte ha confermato che il disconoscimento non può limitarsi a una contestazione generica e onnicomprensiva, ma deve essere circostanziato, indicando alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione sia il documento da disconoscere sia gli aspetti per i quali la copia differisce dall’originale. In difetto, resta ferma la medesima efficacia probatoria della copia rispetto all’originale, con richiamo a Cass. n. 19850 del 2024.

Il terzo motivo è stato parimenti respinto. La notifica degli avvisi di addebito è disciplinata in via esclusiva dall’art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010: quando la notifica non avvenga tramite posta elettronica certificata, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, l’avviso può essere notificato anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altra formalità che quelle dell’ordinario servizio postale.

Per le medesime ragioni è stato respinto il quarto motivo, relativo all’interruzione della prescrizione. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità liquidate esclusivamente in favore dell’INPS, pari a complessivi € 5.200,00. L’agente della riscossione non è legittimato a resistere nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito e la notifica dell’opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, rispetto alla quale non è configurabile soccombenza, secondo Cass. n. 19985 del 2024. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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