Contributo SSN è tributo e prescrizione breve vale per diritti camerali (Cass. civ. Sez. V n. 15568 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale ha natura tributaria e rientra nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria, quale sovraimposta IRPEF, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 12 legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il giudice d’appello che riformi la declinatoria di giurisdizione del primo giudice deve rimettere le parti davanti al primo giudice, non potendo decidere nel merito. Il diritto camerale, tributo periodico a cadenza annuale, è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., mentre il credito IRAP segue la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., salvo titolo giudiziale definitivo. In tema di fondo patrimoniale, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile ove l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o il creditore ne ignorasse l’estraneità, gravando sul debitore opponente l’onere della prova.

Il Fatto

Il contribuente proponeva ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello del contribuente.

Avverso tale pronuncia il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo il diniego di giurisdizione in tema di contributi SSN, la mancata remissione al primo giudice, la violazione dei termini di prescrizione quanto a IRAP e diritti camerali, e l’inopponibilità dell’iscrizione sui beni in fondo patrimoniale. L’Agenzia delle entrate riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ha accolto le doglianze. La controversia ha ad oggetto la riscossione di contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, la cui natura tributaria è pacifica sin dalla sentenza n. 2 del 1995 della Corte costituzionale, che vi ha ravvisato il sacrificio economico imposto con atto autoritativo e la destinazione del gettito a spese pubbliche. Le Sezioni Unite n. 10070 del 2023 hanno confermato tale qualificazione, riconducendo il contributo SSN, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte dirette.

Ne deriva l’applicabilità dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, che espressamente include nella giurisdizione tributaria «il contributo per il Servizio sanitario nazionale». Poiché l’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione anteriore all’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022, impone al giudice d’appello che riformi la declinatoria di rimettere le parti davanti al primo giudice, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, senza che la connessione incida sul riparto di giurisdizione.

Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 23397 del 2016: la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., che opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo. Peraltro, secondo consolidata interpretazione, il credito erariale per IRAP è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., poiché la prestazione tributaria, per l’autonomia dei periodi d’imposta, non è periodica.

Il diritto camerale, invece, ha natura di tributo ex art. 13 legge n. 289 del 2002, esteso alle Camere di commercio dall’art. 5 quater d.l. n. 282 del 2002. Esso è disciplinato dall’art. 18 legge n. 580 del 1993 e, avendo cadenza periodica annuale con presupposto nella mera iscrizione al registro, è assimilabile a un’obbligazione periodica: trova quindi applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ., in coerenza con il termine per l’irrogazione delle sanzioni.

Il quarto motivo è stato respinto. In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni in fondo patrimoniale, se l’obbligazione è strumentale ai bisogni familiari o il creditore ne ignorava l’estraneità. Il criterio discriminante è la relazione tra fatto generatore del debito e bisogni della famiglia, non la natura dell’obbligazione. Il ricorrente non ha assolto all’onere della prova, non indicando i fatti generatori delle obbligazioni tributarie estranei ai bisogni familiari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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