Pagamento anticipato nel periodo sospetto e diritto potestativo del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 9714 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 65 legge fall. richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, convenzionale o legale, senza che possa darsi rilievo alla clausola che attribuisca al debitore la facoltà di estinguere anticipatamente il debito. La ratio della norma è di ristabilire la par condicio creditorum lesa da atti di disposizione patrimoniale compiuti nel periodo sospetto, e sarebbe contrario allo scopo ritenere che essa non operi solo perché all’atto pregiudizievole corrisponda l’esercizio di un diritto potestativo del debitore. L’art. 120-bis T.U.B. non si applica ai pagamenti anteriori alla sua introduzione.
Il Fatto
Il fallimento di una società convenne in giudizio una banca chiedendo, per quanto ancora di interesse, che fosse dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 65 legge fall., del pagamento di € 91.890 eseguito dalla società nel biennio anteriore all’apertura della procedura concorsuale per estinguere anticipatamente un finanziamento con scadenza successiva. Su istanza della convenuta furono chiamati in causa i soci e garanti della fallita.
Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per assenza di motivazione sull’interpretazione dell’atto d’appello. La Corte lo dichiara inammissibile: il rilievo di inammissibilità formulato dal giudice del merito copriva solo una parte del motivo d’appello, mentre la decisione si fonda su una motivazione complessiva di infondatezza, che come tale deve essere impugnata. Non ricorre l’ipotesi in cui il giudice si spogli della potestas iudicandi (richiamate Cass. S.u. n. 3840/2007 e Cass. n. 32092/2024).
Il secondo motivo, volto a impugnare la decisione di infondatezza, sosteneva che il pagamento non potesse dirsi anticipato perché il contratto riservava alla società finanziata un diritto potestativo di estinzione anticipata. La Corte lo rigetta. Anzitutto l’art. 120-bis T.U.B. non trova applicazione ratione temporis, essendo stato introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010, mentre il pagamento risale al 6.4.2009. Inoltre il precedente invocato (Cass. n. 19778/2008) riguarda in modo specifico il mutuo fondiario ed è motivato con riferimento alle peculiarità della relativa disciplina.
Al di fuori dell’ambito del mutuo ipotecario fondiario, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17552/2009, che cita Cass. n. 4842/2002; conf. Cass. n. 16618/2016) richiede solo il fatto oggettivo dell’anticipazione rispetto alla scadenza originaria, senza rilievo per la clausola che attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione in deroga all’art. 1816 cod. civ.
Il terzo motivo imputava al giudice del merito la violazione del principio di non contestazione quanto all’individuazione del soggetto che effettuò il pagamento. La Corte lo dichiara inammissibile: il principio non opera per un fatto estraneo alle allegazioni iniziali della convenuta, introdotto da un terzo chiamato e che costituiva esso stesso contestazione di quanto già specificamente allegato dall’attore. La tesi della liberalità dei soci confermerebbe anzi che il pagamento fu effettuato dalla società debitrice con denaro messole a disposizione.
Il quarto motivo, di nullità per assenza di motivazione sul fatto del pagamento da parte di terzi, è parimenti inammissibile, perché non considera l’intero impianto motivazionale: la Corte territoriale aveva accertato che il pagamento risultava eseguito mediante addebito sul conto corrente della società poi fallita. Il ricorso è dunque rigettato, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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