Compensazione delle spese nel rito tributario se il debito è prescritto (Cass. civ. Sez. V n. 9876 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, riposa su una nozione elastica che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Non è illogico ravvisare tali ragioni quando sia incontestato l’omesso pagamento del tributo e l’esito favorevole al contribuente dipenda dal solo accertamento della prescrizione del debito, poiché l’amministrazione è vincolata al recupero dei tributi non corrisposti e l’eccezione di prescrizione è attività rimessa alla sola iniziativa di parte. Il sindacato di legittimità non può spingersi a misurare la “gravità ed eccezionalità” delle ragioni addotte, salvo che alla loro affermazione non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per tasse automobilistiche dell’importo di 663,15 euro. La Commissione tributaria provinciale di Catania, VI Sezione, con sentenza n. 4713/06/2019, ha accolto il ricorso, ritenendo non provata la notifica del processo verbale di accertamento prodromico e maturato il termine di prescrizione, ma ha compensato le spese.

La contribuente ha appellato la sola statuizione sulle spese, chiedendo la condanna della concessionaria secondo il principio di soccombenza. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di Catania, ha respinto l’appello. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati. La questione ruota attorno all’art. 15 d.lgs. 546/1992, nella formulazione ratione temporis applicabile, secondo cui le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

La Corte richiama la giurisprudenza elaborata in tema di ammissibilità della compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, compreso l’indirizzo maturato sulla corrispondente norma processualcivilistica di cui all’art. 92 cod. proc. civ., attesa la sostanziale identità delle disposizioni. In proposito ha chiarito che la compensazione è consentita esplicitando nella motivazione ragioni non illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312).

Ha però precisato che la nozione di gravi ed eccezionali ragioni è elastica e ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato di legittimità non può giungere a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là dei casi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495).

Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha ampiamente argomentato la decisione, sottolineando che l’iscrizione a ruolo derivava dall’inadempimento non contestato della contribuente al pagamento dei tributi, che la concessionaria non si era costituita riducendo al minimo l’attività defensionale e che la ricorrente aveva scelto di non coinvolgere l’Agenzia delle Entrate, che avrebbe potuto documentare la notifica. Tale motivazione non è inficiata da illogicità e fa leva su elementi di fatto che esulano dal sindacato di legittimità: l’eccezione di prescrizione è attività rimessa alla parte, come tale solo eventuale, mentre sull’amministrazione grava l’onere di recuperare i propri crediti.

Il ricorso è dunque rigettato. Nulla si dispone sulle spese di legittimità, stante la mancata difesa dell’intimata, e ricorrono i presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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