L’estratto di ruolo non è impugnabile: necessaria la dimostrazione del concreto pregiudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20644 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile, trattandosi di atto meramente interno non lesivo. La cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è suscettibile di diretta impugnazione nei soli casi tassativi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. La disciplina si applica ai processi pendenti e i casi previsti non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo deroghe alla regola dell’art. 2313 c.c..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società in accomandita semplice un avviso di accertamento per l’anno 2010, rideterminando il reddito e contestando maggiori importi per IRAP e IVA. La socia accomandante, titolare di una quota minima, aveva aderito a un avviso personale, ma era venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo dell’iscrizione a ruolo di una somma ben maggiore, derivante dall’accertamento societario. La contribuente aveva impugnato il ruolo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, e l’appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, il vizio di motivazione apparente e la falsa applicazione dell’art. 2313 c.c., rigettando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, da interpretarsi non eccessivamente formalistico.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo. Tuttavia, è intervenuta la modifica normativa dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. dalla l. n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, limitando l’accesso alla tutela immediata.
Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022 e la successiva Cass. n. 6857/2023, la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti e non è irragionevole, né arbitraria. Le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza che la giurisdizione è una risorsa non illimitata. L’estratto di ruolo è atto meramente interno, per cui il contribuente non ha uno specifico interesse a impugnarlo; l’interesse sussiste solo nei casi tassativi di concreto pregiudizio economico.
La Corte ha precisato che i casi previsti dalla nuova disciplina sono tassativi e non esemplificativi e che l’opposizione all’esecuzione costituisce la sede per far valere i limiti di responsabilità del socio accomandante, che è privo di legittimazione rispetto alle obbligazioni tributarie della società, salvo deroghe all’art. 2313 c.c.
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Nota della Redazione
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