Improcedibile il ricorso non depositato nella cancelleria della Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 9896 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non sia stato depositato nella cancelleria della Corte nel termine previsto è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., restando irrilevante ogni valutazione sul merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle parti che abbiano svolto attività difensiva. Il giudice di legittimità deve inoltre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 363/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, depositata il 4.09.2023, nell’ambito di una controversia tributaria. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimate, hanno depositato ritualmente un unico controricorso, difese dall’Avvocatura Generale dello Stato. Altre due società sono rimaste intimate senza svolgere difese.

Il ricorso, tuttavia, non è stato depositato nella cancelleria della Corte, con conseguente instaurazione del giudizio di legittimità in modo non conforme alle prescrizioni processuali. La questione che perviene all’esame della Corte riguarda dunque la sorte del ricorso in presenza di tale omissione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso non è stato depositato. Questo dato processuale assume rilievo assorbente, poiché l’art. 369 cod. proc. civ. subordina la corretta instaurazione del giudizio di cassazione al deposito del ricorso nel termine ivi previsto. La mancanza di tale adempimento determina l’improcedibilità del ricorso.

Il collegio richiama sul punto un proprio precedente conforme, Cass. Sez. V, 27.5.2024, n. 14756, a conferma della costante lettura della norma. La declaratoria di improcedibilità preclude ogni esame delle censure di merito, poiché l’atto introduttivo non ha validamente instaurato il rapporto processuale.

Quanto alle spese, la Corte osserva che solo l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno svolto attività difensiva, tutelate da unico patrono. Ad esse va riconosciuto il rimborso, secondo il principio affermato da Cass., sez. L., n. 3514/1990. Le altre parti intimate, non avendo svolto difese, non hanno titolo al rimborso.

La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo, se dovuto, in linea con SS.UU., n. 20621/2023.

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro quattromiladuecento, oltre alle spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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