Revoca del contributo pubblico e integrazione postuma della motivazione in appello (Cass. civ. Sez. I n. 16634 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di revoca o decadenza da contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, l’oggetto del contendere è costituito dall’accertamento della fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del provvedimento, delle quali è onerato l’ente erogatore, trattandosi di fatti estintivi del diritto al contributo. Tali fatti, in ossequio al principio di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere oggetto di puntuale contestazione nel provvedimento di revoca a garanzia del diritto di difesa del beneficiario. Ne segue che essi non possono essere dedotti dall’ente erogatore nel corso del giudizio e tanto meno con l’atto di appello, configurandosi in tal caso nuove eccezioni inammissibili ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. L’integrazione postuma della motivazione è ammessa soltanto se effettuata sulla base degli atti del procedimento amministrativo o mediante autonomo provvedimento di convalida, restando inammissibile quella realizzata con atti processuali o scritti difensivi.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agrituristica convenne in giudizio la Provincia per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento con cui era stata disposta la decadenza dal contributo concesso per la realizzazione di fabbricati e allestimenti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica. Il beneficiario sostenne di aver ottemperato agli impegni assunti e di non aver potuto svolgere l’attività con profitto per il difficile accesso al sito, la mancanza d’acqua e il diniego dell’autorizzazione all’attività di ristorazione.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando l’insussistenza del diritto della Provincia alla restituzione del contributo. La Corte d’appello, su impugnazione dell’ente, riformò la decisione, ritenendo che il beneficiario non avesse destinato l’immobile all’attività agrituristica e ne avesse alienato una porzione, senza rispettare il vincolo di destinazione decennale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, pur riconoscendo che l’oggetto del giudizio di impugnazione è l’accertamento delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, la cui prova grava sull’ente erogatore, ha ribadito che tali fatti devono essere contestati puntualmente nella motivazione del provvedimento. L’integrazione in sede giudiziale è ammessa solo se effettuata sulla base degli atti del procedimento amministrativo o con provvedimento di convalida, non mediante atti processuali.

Nel caso concreto, l’alienazione parziale dell’immobile era stata allegata soltanto con la comparsa di costituzione in primo grado e non trovava alcun riferimento nella motivazione del provvedimento di decadenza. La relativa questione era dunque del tutto nuova e non poteva essere esaminata, non essendo stata contestata al beneficiario.

La Corte ha peraltro precisato che l’alienazione ha costituito solo una delle ragioni addotte dalla sentenza impugnata. La legittimità del provvedimento si fondava su una pluralità di elementi, tra cui la destinazione dell’immobile ad abitazione del nucleo familiare, accertata in un sopralluogo, il mancato avvio dell’attività recettiva e la mancata richiesta dell’autorizzazione sanitaria per la ristorazione.

Quanto alla nozione di attività agrituristica, la Corte ha confermato la lettura estensiva: l’art. 2 della legge regionale n. 26 del 1994 contiene un’elencazione meramente esemplificativa, non esaustiva, delle prestazioni, sicché è sufficiente lo svolgimento di una o alcune di esse, purché riconducibili ai concetti di reccezione o ospitalità. La conclusione trova conforto nella legge regionale n. 4 del 2009, che ne ha riprodotto pressoché integralmente la definizione, disponendo che le attività possono essere svolte «anche disgiuntamente».

Infine, la Corte ha escluso che la mancata sottoscrizione del verbale di sopralluogo ne inficiasse la valenza probatoria, trattandosi di atto pubblico ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., facente piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese alla presenza dei funzionari. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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