Royalties e valore doganale: rileva il controllo del licenziante sulla filiera (Cass. civ. Sez. V n. 10010 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I corrispettivi e i diritti di licenza concorrono a formare il valore doganale, ai sensi dell’art. 32, par. 1, lett. c), CDC e degli artt. 157, 159 e 160 DAC, quando non siano già inclusi nel prezzo e l’acquirente sia tenuto a versarli come condizione della vendita delle merci da valutare. Se il beneficiario è un soggetto diverso dal venditore, la condizione si considera soddisfatta solo se il venditore o una persona ad esso legata esige il pagamento. Occorre allora verificare se il titolare del diritto di licenza eserciti un controllo, di fatto o di diritto, sul venditore o sull’acquirente, tale da subordinare l’importazione al versamento delle royalties. Il mero controllo di qualità non basta: rileva la combinazione di più indicatori di ingerenza gestionale sulla filiera produttiva e distributiva.
Il Fatto
Gli spedizionieri doganali avevano importato merci a marchio Guess per conto della licenziataria europea del gruppo, presentando le dichiarazioni in rappresentanza indiretta. In sede di revisione dell’accertamento, l’Ufficio doganale aveva rettificato il valore dichiarato, includendovi i diritti di licenza corrisposti alla titolare del marchio, e aveva irrogato sanzioni per dazio e IVA.
La commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti degli spedizionieri; la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: l’erronea esclusione delle royalties dal valore doganale e l’erronea esclusione della responsabilità solidale del rappresentante indiretto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro unionale applicabile ratione temporis. L’art. 32, par. 1, lett. c), CDC impone di addizionare al prezzo i corrispettivi e i diritti di licenza che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita. Gli artt. 157 e 159 DAC chiariscono che i diritti riferiti al marchio di fabbrica si aggiungono solo se l’acquirente non è libero di ottenere le merci da fornitori non legati al venditore. L’art. 160 DAC disciplina l’ipotesi in cui il pagamento sia dovuto a un terzo.
Il punto controverso è la nozione di condizione di vendita. La Corte richiama la sentenza Corte di giustizia 9 marzo 2017, in C-173/15, secondo cui la condizione sussiste quando il venditore non sarebbe disposto a vendere in difetto del pagamento. Se i diritti sono dovuti a un soggetto diverso dal venditore, è sufficiente che il pagamento sia richiesto da una persona legata al venditore. Il legame in ambito doganale è più ampio di quello societario e comprende poteri di costrizione o orientamento, come precisato dall’allegato 23 delle DAC e dal Commento n. 11 del Comitato del codice doganale.
Da qui gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: scelta del produttore imposto all’acquirente, controllo sulla produzione, sulla logistica e sulla consegna, fissazione dei prezzi, limitazione dei fornitori e delle quantità, approvazione preventiva di pubblicità e imballaggi. Ciascun elemento non è decisivo, ma la loro combinazione può dimostrare il controllo. La Corte richiama le proprie pronunce n. 10685 del 2020, n. 30776 del 2019, n. 33119 del 2019, n. 22761 del 2019 e n. 24996 del 2018.
La commissione regionale ha escluso la rettifica senza esaminare le clausole del contratto di licenza. Il ricorso riporta clausole che rivelano invece un’ingerenza ulteriore rispetto al controllo di qualità: consegna di un prodotto rappresentativo della linea, diritto di ispezione, autorizzazione preventiva di pubblicità e imballaggi, obbligo di rispettare codici di condotta e obiettivi produttivi, presentazione annuale del business plan. Il primo motivo è quindi fondato.
Anche il secondo motivo è fondato. L’art. 201, par. 3, CDC e l’art. 40 TULD pongono l’obbligazione doganale in capo a chi dichiara in nome proprio: il rappresentante indiretto risponde in solido con l’importatore. Su di lui grava un obbligo di vigilanza sull’esattezza delle informazioni ricevute, con la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., e l’onere di provare la buona fede. Non si tratta di responsabilità oggettiva. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
Nota della Redazione
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