ICI, esenzione abitazione principale anche per due unità catastali contigue (Cass. civ. Sez. V n. 10215 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ICI l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta anche quando il contribuente possiede e utilizza più unità immobiliari catastalmente distinte, purché contigue e complessivamente adibite a residenza anagrafica. Il concetto di abitazione principale non ha alcuna relazione con quello di unità immobiliare catastale unica, rilevando non il numero delle particelle ma la prova dell’effettiva destinazione dell’immobile nel suo complesso a residenza del soggetto passivo. Nel regime ICI, diversamente dall’IMU, l’accatastamento separato non preclude l’esenzione, che opera per tutte le unità utilizzate, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta. In tema di ricorso per cassazione, una volta esercitato il potere di impugnazione, la parte esaurisce la facoltà di critica della decisione e non può proporre una successiva impugnazione sulla medesima sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede legittimo di un contribuente defunto, ha impugnato l’avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2011, con riguardo a due appartamenti adiacenti in cui il dante causa aveva fissato la propria residenza. Dopo l’annullamento parziale in autotutela, l’amministrazione aveva riconosciuto l’esenzione per una sola unità immobiliare, riducendo l’importo dovuto.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, negando l’agevolazione per entrambi gli immobili sul presupposto delle condizioni di salute del contribuente, ricoverato presso un istituto di cura. Il ricorrente ha proposto due ricorsi speculari per cassazione avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi e ha dichiarato inammissibile quello iscritto al n. 18415/2021 R.G., trattandosi di mera duplicazione del primo. Una volta esercitato il potere di impugnazione, la parte esaurisce la facoltà di critica della decisione, salvo che la prima impugnazione sia invalida o non ancora dichiarata inammissibile.
Passando al ricorso principale, il motivo è stato ritenuto fondato. Il giudice di appello aveva affermato che, in presenza di due unità immobiliari contigue, l’agevolazione dovesse essere limitata a un solo immobile, a nulla rilevando l’utilizzo effettivo di entrambe come abitazione principale.
La Corte ha richiamato l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che identifica l’abitazione principale con la residenza anagrafica del soggetto passivo, escludendo qualsiasi rapporto con il concetto di unità immobiliare catastale unica. A tal fine ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini dell’ICI ma non dell’IMU, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione dell’aliquota agevolata, assumendo rilievo la prova dell’effettiva utilizzazione abitativa del complesso.
Il principio trova conferma nell’art. 1 del d.l. n. 93/2008, che ha trasformato l’agevolazione in totale esenzione dall’anno 2008, e si distingue dall’indirizzo espresso dalla risoluzione ministeriale n. 6 del 2002, che richiedeva l’accatastamento unitario. La Corte ha inoltre valorizzato l’art. 11, comma 2, del regolamento comunale ICI, che considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità posseduta da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Nulla è stato disposto sulle spese per il ricorso inammissibile, essendo rimasta intimata la controparte.
Nota della Redazione
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