Esenzione IMU beni merce subordinata a dichiarazione, inutile la remissione in bonis (Cass. civ. Sez. V n. 10390 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) presuppone la presentazione della dichiarazione, prevista a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. La disposizione non è stata abrogata dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’omessa o tardiva dichiarazione non è sanabile con la remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, poiché la “prima dichiarazione utile” è quella immediatamente successiva alla scadenza dell’adempimento inevaso. La dichiarazione tardiva è pertanto inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al beneficio fiscale.
Il Fatto
Un Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva riconosciuto a una società contribuente l’esenzione IMU per gli immobili costituenti beni merce. La controversia riguarda un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2014, emesso perché la dichiarazione necessaria a fruire dell’esenzione era stata presentata solo nel 2019.
La società aveva impugnato l’atto impositivo, dopo l’infruttuosa presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Il giudice di appello aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo che la tardiva presentazione della dichiarazione consentisse di rimediare all’inadempienza in virtù della remissione in bonis. Il Comune ha censurato questa conclusione con due motivi, sostanzialmente sovrapponibili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha riunito i due motivi e li ha ritenuti fondati. Il collegio ha richiamato il proprio orientamento, espresso da Sez. 5 n. 28806 del 2023, secondo cui l’esenzione IMU per gli immobili merce richiede necessariamente la presentazione della dichiarazione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, che impone ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti. La norma non riproduce espressamente la comminatoria della decadenza, ma ciò non equivale ad abrogare l’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, che quella decadenza prevede. La Corte ha confermato che l’esenzione presuppone la dichiarazione (Sez. 6-5 n. 5191 del 2022), ribadendo che le norme di esenzione o agevolazione sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva.
Di qui la conseguenza: la specifica indicazione normativa impedisce di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento e di ritenere superflua la dichiarazione, neppure quando il Comune, in quanto ente che rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza dell’edificazione dei fabbricati. Alla stessa conclusione conduce il rilievo che la disciplina del 2019, con decorrenza dal 2020, ha carattere innovativo e non interpretativo, e il principio del favor rei opera solo per le sanzioni tributarie.
La Corte ha poi escluso che la condotta della contribuente possa trovare salvezza nella remissione in bonis dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012. La lett. b) della norma esige che l’adempimento avvenga entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”, da intendersi come quella immediatamente successiva alla scadenza dell’attività inevasa (Sez. 5 n. 30695 del 2021). Nel caso concreto, il beneficio sarebbe stato fruibile solo presentando la dichiarazione IMU per il 2014 entro il 30 giugno 2015, restando oltremodo tardiva l’osservanza nel 2019.
Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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