Prescrizione dei tributi: la CTR deve distinguere tra tributi e accessori (Cass. civ. Sez. V n. 10591 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva di più tributi, il giudice di merito deve applicare a ciascuna obbligazione il proprio termine di prescrizione, distintamente per il capitale e per gli accessori. I termini decorrono dalla definitività del tributo, una volta accertata la notifica delle singole cartelle. È pertanto viziata la sentenza d’appello che, in presenza di tributi eterogenei, non operi alcuna distinzione tra le singole fattispecie e applichi un unico regime prescrizionale. La cassazione con rinvio consegue alla violazione delle norme sulla prescrizione, dovendo il giudice del rinvio rideterminare i termini per capitale, interessi e sanzioni.

Il Fatto

La contribuente impugna l’intimazione di pagamento emessa a seguito di più cartelle, eccependo la prescrizione dei crediti. La Commissione Tributaria Regionale della Campania-Salerno, con sentenza n. 2101/2022, ritiene fondata l’intimazione e infondata l’eccezione, valorizzando le notifiche delle cartelle.

La società propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per omessa distinzione tra i termini prescrizionali dei diversi tributi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; la ricorrente deposita memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che, per una delle cartelle, l’amministrazione ha provveduto all’annullamento in corso di causa: rispetto a essa è dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle altre cartelle, il collegio accerta che le stesse concernono tributi eterogenei: tasse automobilistiche, tributi erariali e diritti camerali. È pacifico il differente termine prescrizionale: dieci anni per erariali e diritti camerali, tre anni per le tasse automobilistiche, quinquennale per sanzioni e interessi.

Tali termini decorrono dalla definitività del tributo, avendo l’amministrazione dimostrato la notifica delle singole cartelle, con accertamento in fatto operato dalla CTR.

Proprio in ragione della diversa decorrenza e della diversità dei termini, per le obbligazioni principali e per quelle accessorie, il giudice d’appello doveva applicare alle singole fattispecie i differenti regimi. Non avendolo fatto, per nessun tributo e per nessun accessorio, ha violato le norme sulla prescrizione.

Ne consegue la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Salerno, in diversa composizione, perché ridetermini la prescrizione dei vari crediti fiscali, per capitale, interessi e sanzioni, tenendo conto degli atti interruttivi prodotti, provvedendo altresì sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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