Istanza di rimborso generica non forma silenzio-rifiuto impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 10603 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le domande di rimborso prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti, dell’ammontare delle ritenute subite e degli importi pretesi in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono idonee alla formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992, perché non consentono all’Amministrazione di valutare la fondatezza della richiesta. Tale vizio non è sanabile con il successivo deposito di documenti, intervenuto in un procedimento che non avrebbe dovuto avere inizio. La proposizione di un’azione di accertamento davanti al giudice tributario dà luogo a improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito.
Il Fatto
Una ex dipendente di un ente previdenziale pubblico, titolare di trattamento pensionistico complementare erogato in forma di rendita periodica da un fondo integrativo, presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso della maggiore IRPEF versata per gli anni 2010-2014. La contribuente assumeva che le prestazioni pensionistiche, assoggettate a imposizione ordinaria sull’87,50% dell’ammontare percepito, dovessero essere tassate separatamente con la ritenuta a titolo d’imposta e l’aliquota agevolata prevista dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 252 del 2005.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava il diniego davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglieva il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. I giudici di merito ritenevano il beneficio fiscale applicabile anche ai soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto, nonché agli ex pubblici dipendenti, giudicando discriminatoria l’interpretazione contraria. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il primo motivo, con il quale l’Amministrazione deduce l’inosservanza delle norme sul contenuto dell’istanza di rimborso e sull’atto impugnabile, censurando la mancata declaratoria di improponibilità della domanda originaria. L’istanza della contribuente si limitava a chiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata sulle rate pensionistiche corrisposte nei mesi precedenti e su quelle successive, senza quantificare l’importo preteso in restituzione.
Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui una domanda di rimborso priva degli estremi dei versamenti, delle ritenute subite e degli importi richiesti non è atta a instaurare un contraddittorio utile e non può dar luogo a un silenzio-rifiuto impugnabile. Il vizio non è sanabile con il deposito successivo di documenti, perché tale adempimento risulterebbe tardivo in un procedimento che non avrebbe dovuto avere inizio. Vengono richiamate, a sostegno, Cass. n. 27377/2019, Cass. n. 4565/2020, Cass. n. 19001/2023 e Cass. n. 30238/2023.
La Corte distingue poi il piano della giurisdizione da quello della proponibilità. L’azione di accertamento proposta davanti al giudice tributario è estranea al modulo processuale, che deve essere introdotto mediante l’impugnazione di atti specifici. Ciò non determina un difetto di giurisdizione, attribuita in via esclusiva ratione materiae e non in base al petitum, bensì l’improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con cassazione senza rinvio della sentenza di merito. Sono citate Cass. Sez. Un. n. 27209/2009, Cass. n. 10960/2020 e Cass. n. 10141/2023.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, riporta il contenuto dell’istanza di rimborso, prodotta in allegato al ricorso introduttivo e ridepositata in sede di legittimità. Il testo conferma la mancanza dell’indicazione dell’ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d’indebito. Per la sua estrema genericità, la richiesta non poteva attivare un silenzio-rifiuto impugnabile. Il primo motivo è quindi accolto e l’esame del secondo resta assorbito.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 382, comma 3, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, perché la domanda non poteva essere proposta. Le spese del doppio grado di merito sono compensate in considerazione dei difformi orientamenti giurisprudenziali esistenti all’epoca; quelle di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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