Credito professionale, fallimento e giudicato negativo: onere di impugnare (Cass. civ. Sez. I n. 10616 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. deve essere interpretato estensivamente, così da ricomprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passata in giudicato. Ne consegue che il creditore il cui credito sia stato già azionato in sede ordinaria e respinto in primo grado deve proporre o proseguire l’impugnazione nei confronti della curatela, per evitare gli effetti preclusivi del giudicato. La soluzione è coerente con il principio della ragionevole durata del processo ed evita inutili duplicazioni di attività processuali. Il curatore, dal suo canto, è legittimato a proporre o a subire l’impugnazione.

Il Fatto

Uno studio associato di professionisti si era insinuato al passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione di un credito di importo determinato a titolo di compenso per prestazioni professionali, con collocazione privilegiata. Il curatore aveva escluso il credito e il giudice delegato aveva reso esecutivo lo stato passivo. Lo studio aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale con decreto.

Il credito era già stato azionato in sede ordinaria contro la società ancora in bonis: il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza di rigetto della domanda, appellata. Nelle more del secondo grado la convenuta era fallita; l’appello era stato dichiarato interrotto e mai riassunto, con conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento negativo. Il decreto di rigetto dell’opposizione è stato impugnato in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il procedimento, avviato in camera di consiglio, era stato rimesso alla pubblica udienza per approfondire l’estensibilità all’attuale testo dell’art. 96 l. fall. dell’indirizzo formatosi prima della riforma. Secondo tale orientamento, quando il credito insinuato era stato azionato in sede ordinaria e respinto in primo grado da sentenza non ancora coperta da giudicato, trovava applicazione l’art. 95, comma 3, l. fall., espressione di un principio generale valido per i crediti già accertati, anche in senso negativo.

La Corte richiama le ragioni poste a fondamento di quella lettura: evitare che la sentenza anteriore al fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione; ragioni di economia processuale, per non rimettere in discussione in primo grado una questione già decisa nella sede naturale; l’illogicità di un regime differenziato a seconda dell’esito, positivo o negativo, della domanda.

Tali ragioni sono ritenute valide anche alla luce del nuovo art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., che ammette al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e consente al curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. La Corte dà continuità all’orientamento consolidato, richiamando Cass., Sez. 6-1, n. 11362 del 10/05/2018 e Cass., Sez. 3, n. 14768 del 30/05/2019, oltre a precedenti ulteriori.

Il principio vale anche nell’ipotesi contraria, in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda del creditore. Questi, per evitare gli effetti preclusivi del giudicato, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti della curatela: la sentenza di accertamento del credito, se emessa in riforma, spiega efficacia verso la procedura.

Nel caso concreto il fallimento era sopraggiunto dopo la sentenza di rigetto in primo grado e, prima dell’apertura della procedura, lo studio aveva proposto appello. Il giudizio si era interrotto e non era stato riassunto: l’accertamento negativo è divenuto definitivo e preclude l’accoglimento della pretesa fatta valere in sede fallimentare. Il ricorso è rigettato; la motivazione del decreto viene integrata. Nulla sulle spese, non avendo il fallimento svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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