Inammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza declinatoria per arbitrato irrituale (Cass. civ. Sez. 1 n. 4671 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese. Tale principio trova applicazione anche dopo la modifica dell’art. 42 cod. proc. civ. operata dall’art. 45, comma 4, della legge n. 69 del 2009, che ha sostituito all’ordinanza la sentenza quale forma del provvedimento con cui il giudice pronuncia sulla competenza senza decidere il merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza n. 51/2025, dichiarava la propria incompetenza in relazione all’accertamento dell’illegittimità della delibera di revoca di un amministratore e della delibera di messa in liquidazione volontaria della società, ravvisando la sussistenza di una clausola compromissoria (art. 28 dello statuto) devolutiva agli arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società.
Avverso tale provvedimento, la società proponeva regolamento necessario di competenza, deducendo l’erronea applicazione delle norme sulla competenza in materia di arbitrato irrituale e l’omessa liquidazione delle spese di lite. L’intimato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso per regolamento necessario di competenza è inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il provvedimento che pronuncia soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnato con il mezzo ordinario di impugnazione, sia quando la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali, sia quando la parte vittoriosa lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese (richiamando Cass. n. 28156 del 2013).
La Corte ha precisato che, in siffatta ipotesi, manca il presupposto per l’esperibilità del regolamento di competenza, poiché la decisione sulla competenza non viene contestata in via principale. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha censurato la declaratoria di incompetenza in sé, ma ha contestato la qualificazione dell’eccezione di arbitrato irrituale come questione di competenza e l’omessa pronuncia sulle spese.
La Corte ha inoltre chiarito che tale principio resta valido anche dopo la modifica dell’art. 42 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 69 del 2009, che ha sostituito all’ordinanza la sentenza quale forma del provvedimento declinatorio della competenza. Ne consegue che la parte avrebbe dovuto proporre appello, non il regolamento necessario di competenza.
Alla stregua di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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