Revocatoria ordinaria scientia damni in re ipsa donazione di tutti i beni (Cass. civ. Sez. III n. 10677 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché il debitore disponga del proprio patrimonio mediante atto di disposizione gratuito compiuto dopo l’insorgenza del credito, il requisito della scientia damni di cui all’art. 2901, primo comma, n. 1, prima parte, cod. civ. consiste nella conoscenza o conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Tale elemento può essere provato per presunzioni e, quando il debitore doni l’intera serie dei propri beni immobili, è ritenuto in re ipsa, spettando al debitore la prova che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare il credito. La Corte d’appello che, nel confermare la decisione di primo grado, richieda invece un intento fraudolento ulteriore, viola la norma. Inoltre, il ricorso incidentale contenuto nel controricorso è inammissibile se non offre la chiara esposizione dei fatti essenziali, come impone l’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una commerciante conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, il titolare di un immobile e la di lui zia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria attività commerciale a causa di un incendio sviluppatosi nel 1992 dall’immobile della convenuta, invocando la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Chiedeva, inoltre, la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. della donazione con cui la stessa convenuta aveva trasferito al nipote tutti i propri beni immobili, pochi giorni dopo l’incendio.

Nelle more del giudizio la convenuta decedeva e il processo proseguiva nei confronti dell’eredità giacente. Il Tribunale condannava l’eredità al risarcimento, ma rigettava la domanda revocatoria. L’appello principale dell’attrice e quello incidentale del donatario venivano rigettati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria. Proponevano quindi ricorso per cassazione entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte Suprema esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, ritenendolo inammissibile. Il controricorso contenente ricorso incidentale è soggetto, per espressa previsione dell’art. 371, terzo comma, cod. proc. civ., alle norme degli artt. 365, 366 e 369 cod. proc. civ. L’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, impone la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi.

Nel caso concreto il ricorso incidentale si limita a riportare le rubriche dei motivi senza offrirne una completa illustrazione, né può sostenersi che esso possa avvalersi della ricostruzione contenuta nel ricorso principale. Il combinato disposto degli artt. 366 e 371, terzo comma, cod. proc. civ. è ostativo a tale lettura ermeneutica. Da qui l’inammissibilità.

Passando al ricorso principale, il primo motivo censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2901, primo comma, n. 1, prima parte, cod. civ. La ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano richiesto un intento fraudolento della donante, laddove la norma richiede soltanto la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio. La Corte ritiene la censura fondata.

I giudici di merito avevano escluso la scientia damni valorizzando il fatto che la donazione era intervenuta pochi giorni dopo l’incendio, quando non erano ancora chiare le responsabilità della donante. Tale ragionamento, osserva la Corte, disattende il principio per cui l’elemento soggettivo consiste nella conoscenza o conoscibilità del pregiudizio, che è in re ipsa quando venga donata un’intera serie di beni. Il requisito può essere provato per presunzioni e grava sul debitore l’onere di dimostrare la capienza del patrimonio residuo.

Il motivo è pertanto accolto nei termini indicati; gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza viene cassata in relazione con rinvio ad altra Corte d’appello — quella di Catanzaro — che procederà a nuovo esame anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *