Litisconsorzio necessario del socio nel reddito di partecipazione della s.a.s. (Cass. civ. Sez. V n. 10700 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la controversia relativa all’accertamento del reddito di partecipazione a una società di persone coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La violazione riverbera sui motivi che attengono alla rettifica del reddito di partecipazione e ne impedisce l’esame, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di primo grado. Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base partecipativa e soci quanto al maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione degli utili.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente, socia di una s.r.l. a ristretta base azionaria e di una s.a.s., avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap, Irpef e Iva per gli anni di imposta dal 2002 al 2005. L’Ufficio rettificava in capo alla socia il reddito di partecipazione, applicando la presunzione di distribuzione degli utili per la società a ristretta base e il principio di trasparenza per la società di persone.

La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, riconoscendo le agevolazioni previste per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. La CTR, in riforma, rigettava l’appello della contribuente e accoglieva quello dell’Ufficio, escludendo i benefici fiscali e confermando la fondatezza degli accertamenti. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione della disciplina del litisconsorzio necessario, per non aver la CTR trattato unitariamente i ricorsi riguardanti l’accertamento del reddito societario e la partecipazione della ricorrente. La Corte affronta la questione in via preliminare, rilevando che la celebrazione dei gradi di merito del processo relativo alla società di persone, esclusivamente nei confronti di un socio, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci comporta l’imputazione automatica dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota e indipendentemente dalla percezione. Il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica riguarda inscindibilmente società e soci, salvo che siano prospettate questioni personali, con configurabilità di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario.

Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio. La Corte ribadisce il principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il litisconsorzio sussiste quando, per la natura del rapporto dedotto e la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.

Il secondo motivo, fondato sull’invocata formazione di giudicati esterni favorevoli, è rigettato: le sentenze richiamate erano state prodotte in copia informe e prive di attestazione di definitività. La violazione del litisconsorzio necessario riverbera, impedendone l’esame, sui motivi terzo e quarto, anch’essi attinenti alla rettifica del reddito di partecipazione della società di persone. Da ciò discende un vizio genetico di nullità dell’intero processo, con rinvio della causa al giudice di primo grado.

Quanto alla posizione della società a ristretta base partecipativa, la Corte esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario con riguardo all’imputazione pro quota degli utili extracontabili: tra accertamento sociale e accertamento dei soci sussiste unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza. Il quinto motivo, con cui si contestava la presunzione di distribuzione degli utili, è infondato per effetto del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e per i medesimi anni di imposta in conseguenza di una precedente ordinanza di inammissibilità della Corte. In conclusione, la Corte rigetta il quinto motivo e, per la parte relativa alla società di persone, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza e rimette gli atti, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *