Definizione agevolata della lite pendente: valore al netto di interessi e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 4961 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, il valore della lite da assumere a base del calcolo si determina, per espressa previsione dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002 richiamato dalla norma, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo. La lite deve ritenersi pendente quando, al momento della presentazione della domanda di definizione, non sia ancora decorso il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale.
Il Fatto
La contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata della lite pendente opposto dall’Amministrazione finanziaria. La CTR del Lazio, con sentenza depositata il 13.04.2016, aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti applicativi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma. L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso, richiamando eccezioni assorbite dalla pronuncia di rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto fondato con riferimento a entrambe le rationes decidendi censurate. La Corte ha esaminato separatamente le due argomentazioni su cui la CTR aveva fondato il rigetto.
Quanto al valore della lite, la CTR aveva ritenuto superato il limite di ammissibilità di euro 20.000, computando anche interessi e sanzioni. La Corte ha rilevato che l’art. 16 della legge n. 289 del 2002, espressamente richiamato dall’art. 39, comma 12, al comma 3, lettera c), stabilisce che per valore della lite deve intendersi l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. La previsione è coerente con la disciplina del processo tributario, ove il valore della lite ai fini del contributo unificato si determina, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, al netto di sanzioni e interessi.
Quanto alla seconda censura, la CTR aveva ritenuto che la domanda di definizione e il versamento del 10% dell’importo fossero successivi alla pronuncia definitiva della CTR del 12.03.2012, che aveva reso intangibile il giudicato ponendo termine alla controversia. La Corte ha però osservato che, come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata, la sentenza della CTR era stata depositata il 12.03.2012 e che la contribuente aveva presentato la domanda di condono il 27.03.2012, versando il previsto 10%. Dunque, all’atto della presentazione della domanda, non essendo ancora consumato il termine per il ricorso per cassazione, la lite doveva ritenersi ancora pendente.
La Corte ha infine affrontato la questione della legittimazione dell’Amministrazione, totalmente vittoriosa in appello, a riproporre in cassazione le eccezioni assorbite. Ha chiarito che la parte vittoriosa è legittimata al ricorso incidentale solo se intende far valere il giudicato interno; per le domande o eccezioni ritenute assorbite dal giudice di merito non è ammissibile neppure il ricorso incidentale condizionato, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale consente comunque il riesame nel giudizio di rinvio, secondo il principio espresso da Cass. n. 32897 dell’8.11.2022.
Assorbito il secondo motivo, il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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