Indennizzo ex art 1102 cod civ solo se comproprietario chiede uso diretto (Cass. civ. Sez. III n. 10805 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 1102 cod. civ. per l’uso esclusivo del bene comune presuppone che il comproprietario escluso abbia manifestato l’intenzione di utilizzare direttamente il bene e che tale utilizzo gli sia stato impedito. Chi utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che resti inerte, limitandosi a pretendere il pagamento dell’indennità. In sede di legittimità, la censura che prospetti un fatto processuale diverso da quello ricognitivamente accertato dal giudice di merito è inammissibile, dovendo semmai essere oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia giudicato in contraddizione con la norma, non se abbia semplicemente valutato le prove attribuendo maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il Fatto
Gli eredi di un comproprietario per quota di un immobile destinato ad uso commerciale convennero in giudizio gli altri due soggetti che ne avevano il godimento esclusivo, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennità per la disponibilità del bene comune.
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata, accolse la domanda e liquidò un importo mensile a decorrere dal 28.6.2010. La Corte d’Appello di Lecce riformò la decisione e rigettò la pretesa attorea, sul duplice rilievo della sussistenza di un comodato risalente al 1982, idoneo a giustificare il godimento gratuito, e della mancata manifestazione, da parte degli attori, della volontà di utilizzare direttamente il bene. Gli attori hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta la qualificazione d’ufficio del godimento come comodato e la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per omesso contraddittorio sulla questione rilevata di ufficio. I motivi sono inammissibili: la sentenza impugnata dà atto che l’atto di appello aveva dedotto il comodato, sicché l’assunto contrario dei ricorrenti verte su un fatto processuale, denunciabile semmai con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Il terzo motivo, che censura l’esclusione dei presupposti dell’indennizzo ex art. 1102 cod. civ., è a sua volta inammissibile sotto quattro profili. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è argomentata e, comunque, non può ravvisarsi nella mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove invece che ad altre, attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ.
I ricorrenti non si confrontano con l’intera ratio decidendi, là dove la Corte d’Appello ha affermato che l’indennizzo presuppone che il comproprietario escluso abbia richiesto di utilizzare il bene comune ricevendone il diniego, richiamando Cass., sez. II, n. 2423 del 2015 e Cass., sez. II, n. 1738 del 2022. Le censure prive di specifica attinenza al decisum equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti non indicano un fatto storico, ma argomentazioni e questioni, che non rientrano nella relativa nozione. Le ridotte dimensioni del bene sono state evocate a confutazione della possibilità di chiederne l’utilizzo diretto, sicché il motivo piega verso un riesame del merito, estraneo al controllo sulla motivazione nei limiti del «minimo costituzionale» indicato dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il quarto e il quinto motivo, relativi alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al contraddittorio, sono inammissibili perché la stessa parte ricorrente riconosce che l’affermazione censurata è stata svolta solo incidenter tantum, senza costituire ratio decidendi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.