Restituzione dell’immobile e rifiuto del locatore: onere di agire per la liberazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 23474 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione senza titolo di un immobile, la qualità di mero occupante abusivo comporta l’obbligo di restituire il bene al proprietario, a prescindere dalle disposizioni del curatore fallimentare e ferme restando le eventuali responsabilità nell’ambito della procedura concorsuale. Il proprietario non può legittimamente rifiutare la riconsegna dell’immobile per la presenza, all’interno del compendio, di beni aziendali appartenenti al fallimento, dovendo egli agire nei confronti della procedura per la liberazione del bene, che ha l’obbligo di restituirlo libero da persone e cose. In caso di doppia pronuncia conforme fondata sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. La censura di violazione di legge che si risolva in una richiesta di rivisitazione della vicenda fattuale e del significato delle comunicazioni intercorse tra le parti è inammissibile, poiché l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle risultanze probatorie è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società proprietaria di un immobile conveniva in giudizio l’occupante, avente causa da una società fallita, per ottenere il risarcimento dei danni da occupazione senza titolo per il periodo dall’1.4.2008 al 4.2.2009. La società occupante, a seguito del contratto di affitto di azienda stipulato con la curatela fallimentare, non era subentrata nei contratti di locazione, già risolti a seguito di disdetta del curatore, acquisendo la qualità di occupante sine titulo.
Il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando l’assenza di un illecito in capo all’occupante, che aveva manifestato ampia e seria disponibilità al rilascio, non collaborando la proprietaria alla restituzione. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza di giusti motivi per il rifiuto della riconsegna, in quanto la proprietaria avrebbe dovuto agire nei confronti della curatela per la liberazione dell’immobile dai beni ivi presenti. Avverso tale sentenza la società proprietaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omesso esame del verbale di riconsegna dell’immobile del 4.2.2009. In applicazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., la doppia pronuncia conforme, fondata sulle stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti, preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano escluso la sussistenza di giusti motivi per il rifiuto della consegna, sicché la decisione impugnata non si basava sul giudicato formatosi con la sentenza del 2018, ma su un autonomo accertamento in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
La Corte ha altresì rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come omesso esame di un documento, sostanzialmente sollecitava un riesame del fatto storico e delle risultanze documentali, precluso in sede di legittimità. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, il motivo è stato ritenuto infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente esplicitato il proprio percorso argomentativo, evidenziando che l’occupante, non essendo subentrata nel contratto di locazione, era abusiva e aveva l’obbligo di restituire l’immobile alla proprietaria, la quale non poteva rifiutare la consegna per la presenza di beni aziendali, circostanza peraltro non provata.
Il terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 1216, 1209, 1220 e 1591 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile. La censura, lungi dal denunciare un’erronea ricognizione delle fattispecie astratte, si risolveva nel rilievo di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, operazione tipica del giudice di merito, il cui apprezzamento in ordine all’attendibilità e alla concludenza delle prove è insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente, infatti, contestava la valutazione del carattere non serio della volontà di dismettere il bene, insistendo per una radicale rilettura dei fatti di causa.
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Nota della Redazione
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