Intermittenza delle infiltrazioni e colore delle macchie non escludono la responsabilità del proprietario (Cass. civ. Sez. 2 n. 18194 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità per danni da infiltrazioni tra unità immobiliari, il giudice di legittimità non può essere investito di una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione di quest’ultimo, ancorata all’adesione critica alle conclusioni del consulente tecnico e alle convergenti acquisizioni testimoniali, risulta effettiva e coerente. La mancata confutazione di ogni singola argomentazione contraria alla consulenza tecnica d’ufficio non integra un vizio di motivazione, essendo sufficiente che il giudice, dopo aver considerato i rilievi delle parti, faccia proprio il convincimento del consulente con valutazione critica. La condanna al pagamento delle spese processuali è legittima anche quando la domanda, integralmente accolta nell’an, sia stata liquidata in misura inferiore al richiesto, non configurandosi una soccombenza reciproca. L’inammissibilità per difetto di specificità colpisce la censura che non indichi con quali atti l’eccezione di concorso colposo del danneggiato sia stata ritualmente sollevata nei gradi di merito.
Il Fatto
Nel marzo 2007, la proprietaria di un appartamento riscontrava infiltrazioni d’acqua provenienti dall’unità sovrastante, di proprietà di altra condomina. I danni, localizzati nel bagno, consistevano in macchie ferruginose, danni alla pitturazione e distacco di intonaco. L’amministratore del condominio, interpellato, escludeva la responsabilità della colonna fecale condominiale.
La danneggiata conveniva in giudizio la proprietaria dell’appartamento superiore per ottenere il risarcimento, la quale chiamava in causa il condominio che, a sua volta, evocava in giudizio la propria assicurazione. Nel corso del giudizio, la causa proseguiva nei confronti degli eredi della proprietaria, deceduta. Il Tribunale, accogliendo la domanda, dichiarava la responsabilità degli eredi, condannandoli al pagamento di una somma e rigettando le domande di manleva. La pronuncia veniva confermata in appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame di fatti quali l’intermittenza del gocciolamento, la localizzazione del distacco in corrispondenza della colonna di scarico condominiale e il colore ferruginoso delle macchie. La Corte di appello aveva diffusamente esaminato ciascuno di tali profili, spiegando la colorazione con la presenza dell’armatura metallica nel solaio e la cessazione delle infiltrazioni con la conclusione dei lavori di ristrutturazione. La censura, pertanto, mirava a sovrapporre un diverso apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito, pratica non consentita in sede di legittimità, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Parimenti inammissibili sono risultati i motivi secondo, terzo e quarto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva omesso di pronunciarsi sulla contraddizione temporale tra l’inizio delle infiltrazioni e i lavori, avendo prospettato due cause alternative — rottura o usura del tubo di carico oppure mal governo delle condotte — entrambe riconducibili alla sfera di custodia della proprietaria. Quanto alle censure alla consulenza tecnica, il giudice di appello le aveva rigettate con motivazione adeguata, affermando la libera apprezzabilità delle informazioni rese al consulente ex art. 194 c.p.c.. La critica alla quantificazione equitativa del danno è stata giudicata una censura di merito, non essendo stato indicato il profilo di erroneità della stima. Il difetto di specificità ha infine colpito l’eccezione di aggravamento del danno ex art. 1227 c.c., non essendo stato indicato l’atto con cui era stata ritualmente sollevata.
Il quinto motivo è stato rigettato: l’attrice aveva proposto un’unica domanda risarcitoria, integralmente accolta nell’an, sicché la liquidazione in misura inferiore al richiesto non integra una soccombenza reciproca, rilevando solo per lo scaglione di liquidazione del compenso professionale. Corretta è stata quindi la condanna alle spese del soccombente.
Con riferimento al sesto motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’onere probatorio: l’attrice aveva assolto alla prova del nesso causale tramite la consulenza tecnica, mentre gravava sulla convenuta la prova del caso fortuito. Il rigetto della prova testimoniale è stato ritenuto legittimo, in quanto la parte non aveva provveduto a intimare il teste, con effetto sanante ex art. 157, secondo comma, c.p.c., e perché la testimonianza sarebbe stata comunque irrilevante.
Infine, è stato rigettato il settimo motivo, non ravvisandosi una motivazione apparente: la sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda, esaminato le risultanze e prospettato le cause alternative, rendendo perfettamente ricostruibile l’iter logico della decisione, pur essendo la motivazione eventualmente fondata su stralci di atti di parte fatti propri con adesione critica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 157 c.p.c. – Rilevabilità e sanatoria della nullità
- Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente