La procura speciale per il ricorso in cassazione deve riferirsi inequivocabilmente al giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 1922 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo necessario soltanto che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato. La procura, anche se redatta su supporto cartaceo e allegata digitalizzata al ricorso nativo digitale, deve contenere espressioni che si riferiscano inequivocabilmente alla proposizione del ricorso per cassazione. È, pertanto, inammissibile il ricorso fondato su una procura che richiami attività tipiche del giudizio di merito e che non menzioni il giudizio di legittimità né il provvedimento impugnato. Il vizio di omessa pronuncia e il vizio di omessa motivazione non possono essere proposti cumulativamente in un unico motivo, configurandosi come vizi logicamente contraddittori.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio un soggetto per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell’iniziativa, accolta dal Giudice dell’Esecuzione, volta ad ottenere l’assegnazione dei beni mobili lasciati in un appartamento locato dal convenuto ad una società terza. Il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile ex art. 3 del d.l. n. 132/2014, per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, e la Corte d’Appello rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della corte territoriale, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo denunciava l’omessa motivazione e l’omessa pronuncia; con il secondo lamentava la falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014 in tema di negoziazione assistita obbligatoria. L’intimato non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato, nell’esercizio del proprio potere di controllo diretto quale giudice del fatto processuale, che la procura allegata al ricorso non presentava i requisiti della procura speciale. La stessa, mera scansione di un documento analogico, era sì congiunta materialmente al ricorso nativo digitale, ma il suo contenuto richiamava esclusivamente attività proprie del giudizio di merito, come la facoltà di chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, rendere interrogatorio ex art. 185 cod. proc. civ. e nominare consulenti di parte. Non conteneva, invece, alcuna menzione del giudizio di cassazione né del provvedimento impugnato.
Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 2075 del 2024 e n. 2077 del 2024, la Corte ha precisato che la validità della procura digitale richiede che il suo contenuto non presenti espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. Nel caso di specie, le clausole contenute nella procura erano non solo generiche, ma anche incompatibili con la proposizione dell’impugnazione, essendo riferite ad attività estranee al giudizio di legittimità. Tale difetto ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte ha, inoltre, rilevato l’intrinseca inammissibilità di entrambi i motivi. Il primo era inammissibile per la proposizione cumulativa delle censure di omessa pronuncia e omessa motivazione, vizi tra loro contraddittori: il primo presuppone la completa omissione del provvedimento sulla domanda, il secondo un esame avvenuto ma affetto da vizi di motivazione. Il secondo motivo era, invece, generico, non avendo il ricorrente illustrato il contenuto precettivo della norma denunciata né raffrontato le affermazioni della sentenza impugnata con i precetti normativi, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione della disciplina sul contributo unificato.
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Nota della Redazione
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