Riassunzione del processo esecutivo sospeso per contestazione distributiva (Cass. civ. Sez. III n. 10847 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80, quando sia stata sospesa, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata e il giudice dell’esecuzione non abbia fissato un termine perentorio per la riassunzione, non trova applicazione l’art. 627 cod. proc. civ., dettato per le opposizioni esecutive con differente petitum, ma, in difetto di apposita previsione, l’art. 297 cod. proc. civ. Il termine per la riassunzione decorre, pertanto, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o di appello che abbia deciso la controversia distributiva. La modifica dell’art. 327 cod. proc. civ. introdotta dalla legge n. 69 del 2009 si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, restando irrilevante l’instaurazione di una successiva fase o grado.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Roma, eccepiva l’estinzione del processo esecutivo per essere stato lo stesso tardivamente riassunto dopo la sospensione disposta in esito a una contestazione distributiva.
L’eccezione era respinta dal giudice dell’esecuzione; il reclamo proposto dal debitore veniva rigettato dal Tribunale e, in seguito, la statuizione era confermata dalla Corte d’appello di Roma. Avverso quest’ultima decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale individuato il dies a quo del termine di riassunzione nel momento sbagliato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per plurime, indipendenti ragioni. Sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., manca una compiuta esposizione del fatto processuale, in primis il contenuto della sentenza impugnata: le coordinate essenziali erano necessarie per comprendere la riferibilità della sospensione all’una o all’altra iniziativa dell’esecutato, tanto più a fronte delle contestazioni dei controricorrenti.
In ogni caso, anche prescindendo dalle lacune dell’atto introduttivo, la censura è ritenuta proposta in termini giuridicamente insostenibili. La Corte richiama la regola secondo cui, nelle controversie distributive ex art. 512 cod. proc. civ., se la distribuzione è sospesa e non è fissato un termine perentorio, la riassunzione è regolata dall’art. 297 cod. proc. civ. e non dall’art. 627 cod. proc. civ., con decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia distributiva (Cass., Sez. 3, n. 26889 del 19/12/2014).
Il ricorrente stesso indica la definizione della controversia distributiva con sentenza della Corte d’appello di Roma del 28/11/2013, comunicata nella stessa data e non impugnata. Tale sentenza è passata in giudicato solo dopo il decorso di un anno, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, poiché la modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009 opera solo per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009 (Cass., Sez. 6-3, n. 37750 del 01/12/2021).
Pertanto, essendo la riassunzione avvenuta il 14/3/2015, risulta rispettato il termine prescritto dall’art. 297 cod. proc. civ., decorrente dal passaggio in giudicato intervenuto il 28/11/2014. La critica sulla individuazione del dies a quo conduce, comunque, all’inconsistenza dell’eccezione di estinzione. La Corte aggiunge che dalla propria precedente sentenza del 31/10/2014 emerge come l’esecutato non avesse proposto una mera opposizione agli atti esecutivi, ma avesse avanzato obiezioni attinenti alla distribuzione del ricavato. Ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e il rilievo dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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