Inammissibile l’opposizione autonoma all’estratto di ruolo non notificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10906 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, trova applicazione anche nei processi pendenti e preclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi ivi previste. La disposizione specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al giudice del lavoro avverso estratti di ruolo relativi a cartelle emesse dall’INPS per contributi previdenziali, comprensive di interessi e somme aggiuntive. Deduceva la mancata notifica delle cartelle e l’intervenuta prescrizione dei crediti. L’Agenzia della riscossione e l’Istituto previdenziale resistevano chiedendo il rigetto.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava, rilevando la carenza di interesse ad agire della società, stante la validità delle notifiche delle cartelle. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso l’interesse ad agire in ragione della validità delle notifiche. La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato, ma su basi più radicali di quelle del giudice d’appello.

Assume rilievo, in via assorbente, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021. Tale disposizione esclude l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche e tassative ipotesi che nella fattispecie non ricorrono, non essendo né allegate né dimostrate.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022: la norma trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Richiama altresì la Corte costituzionale n. 190/2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111 e 113 Cost. La Corte non ravvisa ragioni per discostarsi da tali principi, qualificati come diritto vivente, che si impongono in modo assorbente rispetto agli altri motivi.

Il ricorso è pertanto rigettato nel primo motivo, con assorbimento degli altri, ravvisandosi l’inammissibilità in radice dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Le spese di legittimità sono compensate in ragione dello ius superveniens; sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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