Società estinta e ricorso per cassazione dell’ex liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 10903 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di una società estinta è inammissibile. Per la sua proposizione occorre la procura speciale, che non può essere sostituita dall’ultrattività di procure in precedenza rilasciate, né può essere validamente conferita ex novo. Il conferimento deve provenire da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio. La capacità di stare in giudizio della società cancellata e la rappresentanza processuale del liquidatore si radicano, ai soli fini tributari, sull’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014, che opera però solo se la richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi, poiché la norma ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva. Il difetto di legitimatio ad processum è rilevabile d’ufficio e travolge l’intero gravame.

Il Fatto

La società contribuente riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base degli studi di settore, rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA. La società impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo al 20% i maggiori ricavi accertati.

La decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale sentenza l’ex liquidatore della società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate depositava un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta d’ufficio la questione della legittimazione processuale del ricorrente, ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese.

Il Collegio richiama l’art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione. Ricorda che la legittimità della norma è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142/2020.

La Corte ribadisce che tale disposizione ha natura sostanziale e non ha valenza interpretativa, neppure implicita, risultando priva di efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale opera solo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti creditori o di riscossione, e si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata nella vigenza del decreto, dal 13 dicembre 2014 in poi (cfr. Cass. n. 6743/2015; Cass. n. 4536/2020).

Il presupposto va verificato rispetto alla data di deposito dell’istanza di cancellazione, essendo irrilevante l’epoca di formazione o notificazione dell’atto impositivo o processuale. Nel caso di specie la cancellazione è avvenuta il 13 marzo 2014, quindi prima dell’entrata in vigore della norma.

Ne consegue che l’ex liquidatore non era legittimato a impugnare in rappresentanza della società estinta, né a conferire valida procura speciale ad litem. Il difetto di legitimatio ad processum comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, secondo l’indirizzo per cui il gravame dell’ex rappresentante di società estinta è inammissibile, non potendo valere l’ultrattività di procure precedenti (cfr. Cass. n. 1392/2020; Cass. n. 17360/2021; Cass. n. 27847/2022). Stante l’esito, viene resa l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *