Appello incidentale tardivo ammissibile anche su capi autonomi della sentenza (Cass. civ. Sez. I n. 24025/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che l’interesse a impugnare fosse preesistente: nessuna distinzione in tal senso è contenuta nelle norme che la disciplinano, dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte diretta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia. Nel litisconsorzio facoltativo proprio del giudizio promosso contro più coobbligati solidali, il vizio della notificazione dell’atto di riassunzione verso alcuni litisconsorti non impedisce la prosecuzione del processo nei confronti dei restanti ritualmente citati. L’assorbimento non integra omissione di pronuncia se non in senso formale, poiché la decisione assorbente consente di ravvisare una decisione implicita sulle questioni assorbite; escluso però che la valutazione di assorbimento fosse corretta, e avendo essa costituito l’unica motivazione, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.
Il Fatto
Una curatela fallimentare ha promosso azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, operante nel settore dei servizi di call center e soggetta al controllo di un socio unico, oltre che nei confronti dei sindaci, della società di revisione e degli amministratori della controllante. Era dedotto che la società, per il tramite degli amministratori, avesse trasferito i proventi dell’attività d’impresa alla controllante; il danno era commisurato al debito fiscale e previdenziale maturato. Il contraddittorio è stato esteso all’impresa assicuratrice della responsabilità professionale degli organi sociali.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda verso sindaci e revisori, pronunciando condanna solidale degli amministratori e degli eredi di uno di essi, e ha disatteso la domanda di manleva verso l’assicuratore. La corte d’appello ha accolto l’impugnazione principale di uno dei condannati, riducendo l’importo in ragione della riduzione quantitativa della domanda operata in primo grado; ha dichiarato inammissibili per tardività i gravami incidentali di altri quattro convenuti; ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva delle eredi e l’estinzione del giudizio rispetto a un ulteriore convenuto. Due dei condannati hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; ha resistito la sola impresa assicuratrice.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto estinto il giudizio quanto a uno dei ricorrenti, che vi ha rinunciato; restano perciò non esaminati il terzo e il quarto motivo, attinenti in via esclusiva alla sua posizione.
Il secondo motivo, relativo alla pronuncia in rito sull’appello incidentale, è fondato. Il giudice d’appello aveva applicato l’indirizzo secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva va dichiarata inammissibile quando l’interesse alla sua proposizione non sia insorto per effetto dell’impugnazione principale. Il Collegio ritiene invece di applicare la regola prevalente, che ne ammette la proposizione anche quando investa capi autonomi della decisione e l’interesse preesistesse. L’opzione esce rafforzata dall’arresto delle Sezioni Unite che ha ammesso l’impugnazione incidentale tardiva anche nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria di quella principale.
Il primo motivo, concernente la mancata notifica dell’atto di riassunzione agli eredi di un condebitore deceduto, è inammissibile per difetto di specificità. La deduzione di errores in procedendo impone di indicare gli elementi individuanti del fatto processuale: il potere di diretto esame degli atti presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, sicché il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare, nel ricorso stesso, il contenuto della critica e i fatti processuali alla base dell’errore. La Corte osserva inoltre che eventuali vizi del rapporto processuale con uno degli obbligati in solido non si ripercuotono sulla posizione degli altri, trattandosi di litisconsorzio facoltativo.
Il quinto motivo è fondato. L’esame del merito dell’impugnazione era stato assorbito dalla ritenuta inammissibilità del gravame; escluso che quest’ultimo fosse tardivo, viene meno l’unica motivazione della decisione assunta sulle questioni assorbite, con conseguente vizio di motivazione omessa. Accolti il secondo e il quinto motivo, la sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione, anche per le spese; sono compensate le spese relative al ricorso rinunciato, tenuto conto che, ove non rinunciato, sarebbe stato quantomeno parzialmente accolto.
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