Contratti a termine reiterati: la decadenza decorre dalla cessazione dell’ultimo rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4053 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione della reiterazione di contratti a termine, il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. a), legge n. 183/2010 decorre dalla cessazione dell’ultimo rapporto, e non dalla cessazione dei singoli rapporti anteriori. L’impugnazione stragiudiziale proposta durante lo svolgimento del rapporto, per conservare efficacia, deve essere seguita dall’azione giudiziale entro il termine all’epoca vigente, decorrente dalla cessazione del rapporto stesso; per le cessazioni successive al 1° gennaio 2013, tale termine è quello di 180 giorni previsto dall’art. 1, commi 11 e 38, legge n. 92/2012. La decadenza opera anche quando l’impugnazione sia finalizzata esclusivamente a una pretesa risarcitoria, non essendo necessario che sia proposta anche la domanda di nullità del termine.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta con contratto a termine come educatrice di asilo nido, aveva visto il proprio rapporto protratto per effetto di successive proroghe legate all’aspettativa della collega sostituita. Dopo un’impugnazione stragiudiziale del 2011, proposta mentre l’ultima proroga era ancora in corso, la lavoratrice aveva agito in giudizio nel 2015 chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei termini e il risarcimento del danno.
Il Tribunale, respinta l’eccezione di decadenza, dichiarava illegittima la reiterazione del termine e condannava il Comune al pagamento di un’indennità. La Corte d’appello, pur confermando il rigetto dell’eccezione, riteneva l’indennità parametrata a quattro mensilità non sufficientemente dissuasiva e la rideterminava in misura maggiore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta in via preliminare il tema della decadenza in materia di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, richiamando il principio per cui la decadenza, in caso di impugnazione di singole clausole di contratti reiterati, decorre dalla cessazione di ciascun contratto. Tale principio, precisa la Corte, non si applica, invece, quando sia impugnata la reiterazione per superamento dei termini massimi di durata.
Nel caso di azione per l’accertamento dell’abuso risultante dalla successione di contratti, il termine di decadenza decorre dalla cessazione dell’ultimo contratto, poiché la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che integra l’abuso solo in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto.
La Corte affronta poi la questione dell’efficacia dell’impugnazione stragiudiziale proposta prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010 e prima del differimento disposto dal decreto legge n. 225/2010. Richiamando i precedenti in materia di licenziamento, ritiene che il termine di decadenza per l’azione giudiziale si applichi anche alle impugnazioni già proposte, purché con decorrenza dal 31 dicembre 2011, senza che ciò determini violazione del principio di irretroattività, trattandosi di nuova regolamentazione di poteri non ancora consumati.
Tale principio non trova però applicazione quando il contratto reiterato sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina: in tal caso, i termini di decadenza decorrono solo dal momento della cessazione del rapporto. Nella specie, essendo il rapporto cessato il 1° agosto 2014, trova applicazione il termine di 180 giorni introdotto dalla legge n. 92/2012, applicabile alle cessazioni successive al 1° gennaio 2013. L’azione giudiziale proposta il 23 febbraio 2015 risulta, pertanto, tardiva, non rilevando che l’impugnazione fosse finalizzata solo a una pretesa risarcitoria.
La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, le domande della lavoratrice sono dichiarate inammissibili, con compensazione integrale delle spese.
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Nota della Redazione
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