Mansioni superiori e inquadramento: obbligatorio il giudizio trifasico anche nel passivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3892 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mansioni superiori, a prescindere dalla finalità della domanda, di reinquadramento o meramente retributiva, il giudice del merito è tenuto a compiere il giudizio c.d. trifasico, verificando le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, quelle del livello rivendicato e raffrontando le une e le altre con le attività in concreto svolte dal lavoratore, secondo criteri di abitualità e prevalenza e con valutazione anche qualitativa e temporale. Detta operazione va effettuata avendo riguardo alla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile, anche d’ufficio da parte del giudice di legittimità, senza che il richiamo a precedenti in tema di trasposizione automatica di aree possa surrogare la mancata sussunzione.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, proponeva opposizione allo stato passivo per l’ammissione di un credito pari a € 67.555,52, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori. Asseriva di essere stato inquadrato, dal 2003, nel livello A2 del CCNL enti pubblici non economici, pur essendo stato adibito alle mansioni di “autista soccorritore”, ascrivibili, secondo l’art. 12 del CCIE 2006/2009, al superiore livello B1.
Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, fondando la decisione sul precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 20915/2019 e rilevando che il lavoratore non aveva provato lo svolgimento di mansioni connotate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità. Avverso tale decreto, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva e dell’art. 36 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, censura la sentenza impugnata per aver omesso il giudizio di sussunzione c.d. trifasico. I giudici di legittimità rammentano che, in tema di mansioni superiori, il giudice deve verificare le caratteristiche dell’inquadramento posseduto, le caratteristiche del livello rivendicato e confrontarle con le attività in concreto svolte, essendo tali diritti denegabili solo all’esito di tale operazione, se concretamente compiuta.
La Corte rileva come il decreto impugnato abbia operato un generico riferimento alla maggiore professionalità e responsabilità dell’Area B rispetto all’Area A, senza addentrarsi nel raffronto analitico richiesto, confondendo i requisiti di inquadramento con le regole di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori. Il richiamo al precedente n. 20915/2019, in particolare, non risultava pertinente al caso di specie, vertente su una domanda meramente economica, e non già sul riconoscimento di un superiore inquadramento.
I giudici di legittimità precisano ulteriormente che l’operazione di sussunzione deve essere effettuata d’ufficio dal giudice, il quale è tenuto a conoscere i contratti collettivi, previo accertamento in fatto delle mansioni svolte in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio di natura non solo quantitativa, bensì anche qualitativa e temporale. La Corte enuncia altresì il principio per cui l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dalla contrattazione collettiva attraverso la previsione di aree omogenee, con conseguente applicazione del trattamento proprio della nuova area per chi, nel previgente regime, avesse svolto mansioni considerate superiori.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione operando il giudizio trifasico in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e alla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.