Usucapione della servitù a distanza illegale dal momento di esistenza dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 10940 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del dies a quo dell’usucapione del diritto di mantenere un’opera a distanza illegale, non rileva il momento di inizio della costruzione, ma quello in cui l’opera è venuta a esistenza mediante la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare al titolare del fondo servente uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù. Il giudice di merito che ometta ogni indagine su tale accertamento incorre in vizio di motivazione. In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.

Il Fatto

Un proprietario convenne in giudizio la vicina perché arretrasse il proprio fabbricato, di quattro piani fuori terra, edificato a distanza inferiore a quella imposta dal regolamento edilizio comunale, oltre ad avere aperto vedute e sporti illegali e procurato danni al suo immobile. La convenuta eccepì di avere costruito prima dell’entrata in vigore del regolamento locale e di avere usucapito il diritto a mantenere l’immobile alla distanza in atto; in via riconvenzionale chiese che l’attore fosse condannato a rispettare le distanze legali.

Il Tribunale condannò la convenuta ad arretrare la quarta elevazione fino alla distanza legalmente prevista. La Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione della ricorrente, subentrata per successione alla dante causa. Avverso tale sentenza la soccombente propose ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza confermato il rigetto della domanda riconvenzionale senza tenere conto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità.

In presenza di doppia conforme, sulla base dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Tale evenienza non ricorre. Inoltre, non vertendosi in ipotesi di mancata considerazione di un fatto storico-documentale decisivo, bensì di rivendicazione di un diverso apprezzamento delle emergenze di causa, l’omesso esame non è configurabile.

Passando al terzo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 e 1158 cod. civ., la Corte rileva che il motivo è fondato. La Corte distrettuale aveva confermato il rigetto dell’eccezione di usucapione, osservando che per la terza elevazione era decorso il termine ventennale, mentre per la quarta, in assenza di tale diritto, doveva dispersi l’arretramento.

La Corte richiama il principio secondo cui, per la determinazione del dies a quo dell’usucapione del diritto di mantenere un’opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello in cui questa è venuta a esistenza con la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare al titolare del fondo servente l’esistenza di uno stato di fatto coincidente con l’esercizio di un diritto reale di servitù (Sez. II n. 12733 del 09.05.2024; conf. Cass. n. 11052/2016).

La Corte d’appello non ha svolto alcuna indagine per verificare se la realizzazione degli elementi strutturali, quali i nove pilastri in cemento armato fino all’imposta della soletta della quarta elevazione, fosse tale da rendere palese al vicino il gravame sul proprio fondo, suscettibile di cristallizzarsi nella servitù. Si rende pertanto necessario un nuovo esame. Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del terzo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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