Inammissibile il ricorso che contesta l’accertamento del prevalente inadempimento dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 25027 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico di lavori, la clausola che subordina l’eccezione di inadempimento dell’appaltatore al superamento di un quarto dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, attiene all’accertamento di fatto riservato al giudice del merito. È pertanto inammissibile, per art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge, contesti la ricostruzione dei fatti e la valutazione comparativa degli inadempimenti contrapposti, non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi motivazionali.

Il Fatto

Una società appaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune, stazione appaltante, per lavori di recupero del centro storico. Il Comune si oppone e propone domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, con richiesta di risarcimento danni; la società resiste con reconventio reconventionis per la risoluzione del contratto a carico dell’ente.

Il giudice di primo grado rigetta l’opposizione, conferma il decreto e accoglie la domanda riconvenzionale di risoluzione, respingendo la domanda risarcitoria del Comune. La Corte d’appello rigetta il gravame della società, che propone quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i quattro motivi, tutti incentrati sulla pretesa illegittimità della risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore e sulla mancata comparazione degli inadempimenti contrapposti. Viene in rilievo la disposizione dell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, che subordina il diritto dell’appaltatore di sospendere i lavori all’ipotesi in cui l’importo non pagato superi un quarto dell’importo netto contrattuale.

La ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto legittima la risoluzione nonostante l’accertata impossibilità di proseguire i lavori in assenza di una perizia di variante, mai predisposta dalla stazione appaltante. Deduce inoltre la violazione dell’art. 1460 cod. civ. e la natura ultra o extra petita della pronuncia di risoluzione, mai espressamente richiesta.

La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in presenza della c.d. doppia conforme. Nel merito, osserva che i quattro motivi, pur formalmente tesi a contestare la sentenza per violazione di legge, non si incentrano sull’erronea interpretazione delle disposizioni applicate, ma sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi motivazionali.

La Corte territoriale, in particolare, non ha negato l’applicazione dell’art. 1460 cod. civ., ma ha ritenuto che, in presenza di inadempimenti contrapposti, quello prevalente fosse dell’appaltatore, richiamando a sostegno Cass. n. 14648/2013 e Cass. n. 3455/2020.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte osserva che oggetto specifico dell’accertamento richiesto era la sussistenza dell’inadempimento dell’appaltatrice e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni, con la conseguenza che non vi è stata alcuna ultra o extra petizione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e all’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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