Requisito dimensionale e sommatoria dei dipendenti nello stesso Comune (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10951 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento illegittimo, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale previsto dall’art. 18, comma 8, legge n. 300/1970, è sufficiente la mera sommatoria dei dipendenti occupati nel medesimo Comune, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge i quindici dipendenti. Non occorrono ulteriori accertamenti sulla autonomia delle diverse sedi. L’eccezione relativa al difetto del requisito dimensionale ha natura di eccezione in senso lato ed è rilevabile anche d’ufficio, purché i fatti siano allegati ed emersi dal contraddittorio. Il giudizio di cassazione non è strutturato come terzo grado di merito: non consente di ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata.

Il Fatto

Il lavoratore impiegato presso la società datrice di lavoro veniva licenziato per asserita carenza di giustificato motivo oggettivo. Nella fase sommaria il Tribunale accertava l’illegittimità del licenziamento, dichiarava risolto il rapporto e, ritenendo sussistente il requisito dimensionale, condannava la società al risarcimento del danno pari a sedici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre indennità di mancato preavviso e saldo del TFR.

In sede di opposizione il medesimo Tribunale escludeva invece il requisito dimensionale, computando i soli dipendenti dello stabilimento ove era impiegato il lavoratore, e riduceva il risarcimento a cinque mensilità. In sede di reclamo la Corte d’Appello di Messina riapplicava la tutela risarcitoria c.d. forte ex art. 18, comma 5, St. lav., ritenendo che i dipendenti delle più sedi della società site nello stesso Comune dovessero essere sommati, a prescindere dalla loro autonomia, e desumendo il dato dalla visura camerale, poiché i LUL prodotti non coprivano il periodo interessato. La società ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono stati trattati congiuntamente perché entrambi attengono, sotto diversa angolazione, alla prova del requisito dimensionale ai fini della misura della tutela da riconoscere al licenziamento illegittimo. La Corte li ha ritenuti entrambi non meritevoli di accoglimento.

Il Collegio ha anzitutto precisato che nel caso concreto non è stata applicata la tutela reale, bensì quella risarcitoria. Ha poi condiviso, perché conforme alla lettera della legge, l’interpretazione della Corte territoriale circa la sufficienza della mera sommatoria dei dipendenti occupati nel medesimo Comune, richiamando la formulazione dell’art. 18, comma 8, St. lav., che considera il datore di lavoro che “nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti … anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti”. Non sono pertanto necessari ulteriori accertamenti sulla autonomia delle diverse sedi.

La Corte ha inoltre escluso che si tratti di omesso rilievo dell’eccezione datoriale sul difetto del requisito dimensionale. Tale eccezione ha natura di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio con riferimento ai fatti allegati ed emersi dal contraddittorio, come affermato da Cass. n. 11940/2019. Nel caso di specie, peraltro, la questione risulta dibattuta nel primo grado bifasico e nel secondo grado.

Il ricorso introduceva invece una valutazione delle prove poste a base della decisione: questione riservata ai giudici del merito, cui spetta individuare le fonti del convincimento, assegnare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova ed escludere, anche per via implicita, la rilevanza di una prova, senza obbligo di esplicitare per ogni mezzo istruttorio le relative ragioni. Il giudizio di legittimità non è strutturato quale terzo grado di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019; Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021). Rientra nella fisiologia del doppio grado che le prove raccolte in primo grado siano valutate diversamente in appello, purché di tale diversa valutazione siano spiegati adeguatamente i motivi (cfr. Cass. n. 2976/2025).

Quanto alla dedotta violazione del d. lgs. n. 23/2015, di cui non vi è traccia nella decisione impugnata, la censura è stata giudicata nuova. Il ricorrente non aveva indicato e localizzato in quale atto delle fasi precedenti l’avesse sollevata, in contrasto con il principio di autosufficienza (cfr. Cass. n. 18018/2024). Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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