Collaborazione coordinata senza progetto e presunzione di subordinazione con accertamento concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24606 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro subordinato, l’accertamento in concreto della subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. rende superfluo il ricorso alla presunzione di subordinazione di cui all’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, la cui applicazione costituisce solo un argomento ad abundantiam nell’economia della motivazione. La lesione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, è rilevante solo se dalla violazione derivi un pregiudizio in concreto per il diritto di difesa, restando esclusa in presenza di una piena possibilità di difendersi mediante memoria ex art. 416 c.p.c. e partecipazione all’istruttoria. L’impresa familiare, istituto di natura residuale, trova applicazione solo in assenza di una diversa fattispecie giuridica.
Il Fatto
La lavoratrice conveniva in giudizio la società, sua cognata, deducendo di aver prestato attività lavorativa subordinata presso lo studio immobiliare di quest’ultima dall’01/09/2005, formalizzata come collaborazione, sino al licenziamento orale del 2018. Chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la declaratoria di nullità del licenziamento, la regolarizzazione contributiva e le differenze retributive.
Il Tribunale accoglieva la domanda, esclusa l’impresa familiare. La Corte d’Appello, rigettate le domande relative al licenziamento, confermava l’accertamento della subordinazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Avverso tale decisione la socia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, concernenti la nullità dell’attività processuale svolta prima dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS e INAIL. Ritiene le censure in parte infondate, in parte inammissibili: la violazione del contraddittorio rileva solo ove ne derivi una lesione in concreto del diritto di difesa. Nella specie, la ricorrente aveva avuto la possibilità di difendersi mediante memoria ex art. 416 c.p.c., anche avverso la domanda riconvenzionale dell’INAIL, e di partecipare all’istruttoria, senza indicare alcun concreto pregiudizio.
Quanto al terzo motivo, la Corte esclude la motivazione apparente, rilevando che i giudici d’appello avevano ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando le deposizioni testimoniali da cui si evinceva l’assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo della società. La censura, nella parte in cui attinge la valutazione delle prove, è ritenuta inammissibile in sede di legittimità.
Sui motivi quarto e quinto, relativi all’applicazione della presunzione di cui all’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, la Corte ne dichiara l’assorbimento: l’accertamento in concreto della subordinazione rende superfluo il riferimento alla conversione, che rappresenta un argomento ad abundantiam nella motivazione impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2094 c.c. – Prestatore di lavoro subordinato
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio
- Art. 416 c.p.c. – Costituzione del convenuto