Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10982 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà imposto da una Cassa previdenziale privatizzata con proprie delibere è illegittimo quando difetta di un univoco fondamento legale, poiché il potere di imposizione deve rinvenirsi nella legge alla stregua dell’art. 23 Cost. Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 presuppone condizioni specifiche — mancata adozione di misure strutturali di riequilibrio su un arco temporale di cinquanta anni o valutazione negativa dei Ministeri vigilanti — che l’ente deve allegare e dimostrare. La richiesta di applicare tale prelievo, avanzata in via gradata, costituisce mera difesa e non domanda riconvenzionale. In caso di vizio processuale la Corte può omettere il rinvio e decidere la questione pretermessa nel merito, se infondata. Sul credito di restituzione delle trattenute opera la prescrizione decennale.

Il Fatto

Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti agisce per far dichiarare illegittimo il contributo di solidarietà prelevato dalla Cassa sulla propria pensione. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Napoli accolgono la domanda, dichiarano l’illegittimità del prelievo e condannano l’ente a restituire quanto trattenuto sui ratei pensionistici dal gennaio 2009 fino all’instaurazione del giudizio.

La Cassa propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo censura nel merito la legittimità del contributo; il secondo, in via gradata, contesta la qualificazione come riconvenzionale della domanda di applicare il contributo statale dell’1% per il solo biennio 2012/2013; il terzo, egualmente subordinato, contesta l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale. Il professionista resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata giurisprudenza che ha già ritenuto infondate le censure dell’ente, richiamando numerosi precedenti tra cui Cass. n. 31875 del 2018, Cass. n. 603 del 2019 e Cass. n. 6170 del 2024 per i primi due motivi, e Cass. n. 31527 del 2022 per il terzo. Sul primo motivo ribadisce che il potere di imporre il contributo deve trovare il suo univoco fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., come affermato da Corte costituzionale n. 173 del 2016: si tratta di prestazione patrimoniale imposta, i cui elementi essenziali spettano al legislatore, e il prelievo non rientra tra i provvedimenti che le Casse possono adottare. La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non giustifica un contributo straordinario di solidarietà, per definizione provvisorio e limitato nel tempo.

Quanto all’art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, è il legislatore ad aver delimitato presupposti e misura del prelievo. La Corte distingue nettamente il contributo statale, espressione di misure di riequilibrio di lungo periodo, da quello contingente imposto dalla Cassa con le delibere contestate, cui non può conferirsi ex post alcun crisma di legittimità.

Il secondo motivo è fondato nella parte in cui rileva l’errore processuale del giudice d’appello: la richiesta di applicare il contributo dell’1% sui ratei in discussione non era domanda riconvenzionale, ma mera difesa diretta a ridurre l’importo delle trattenute da restituire. Tuttavia, secondo una lettura dell’art. 384 c.p.c. ispirata ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., la Corte può omettere la cassazione con rinvio e decidere nel merito la questione pretermessa quando essa risulti infondata, confermando così il dispositivo impugnato. La stessa logica, consolidata per l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., si estende agli altri vizi processuali.

Nel merito la pretesa è però infondata: il contributo del 2011 richiede il verificarsi di condizioni specifiche, che vanno allegate e dimostrate, e la Cassa non può equiparare l’adozione di delibere illegittime all’inerzia prevista dalla legge. La domanda va dunque respinta per mancata allegazione dei presupposti.

Sul terzo motivo la Corte ribadisce l’applicabilità della prescrizione decennale. In coerenza con le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 17742 del 2015), la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato: requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo. Non è pertinente il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1947, dettato per le prestazioni erogate dall’INPS. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e senza applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., non ravvisandosi i presupposti.

Nota della Redazione

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