Trasferimento di ramo d’azienda: violazione dell’accordo sindacale e tutela della chance (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19723 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione, da parte della società cessionaria, dell’obbligo procedurale di effettuare i colloqui conoscitivi previsti dall’accordo sindacale stipulato ai sensi dell’art. 47, legge n. 428/1990 non configura un inadempimento che attribuisca al dipendente il diritto all’assunzione, né legittima una tutela in forma specifica. L’inadempimento di un obbligo di natura meramente procedurale lede soltanto una chance di essere assunto, la cui prova, anche presuntiva, è onerata sul lavoratore e la cui tutela non può essere specifica. È pertanto indispensabile stabilire, a monte, se trovi applicazione il comma 4-bis oppure il comma 5 dell’art. 47, legge n. 428/1990, poiché solo in tal modo si individua la consistenza della posizione soggettiva del lavoratore e la conseguente tutela esperibile.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società dal 1986 con mansioni di operaio, rimaneva alle dipendenze della cedente dopo che gran parte dell’azienda era stata trasferita a una società cessionaria nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Non transitava presso la cessionaria ed era collocato in CIGS. La vicenda era stata regolata da un accordo sindacale del 2015, di cui il lavoratore assumeva la violazione dei criteri di scelta.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo legittimi i criteri di selezione concordati. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarava il diritto del lavoratore all’assunzione e condannava la società al risarcimento del danno. La cessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo. Il secondo denuncia la violazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, legge n. 428/1990; il terzo lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. per aver il giudice di merito tratto dal grave inadempimento una tutela civilistica in forma specifica, analoga a quella reintegratoria.

I motivi sono fondati per quanto di ragione. La Corte territoriale aveva correttamente individuato nell’accordo sindacale, e non nella norma di legge, il limite procedurale alla discrezionalità della cessionaria. La censura sulla pretesa insussistenza del grave inadempimento è invece inammissibile: essa sollecita un diverso apprezzamento del fatto, riservato al giudice di merito, e si risolve nella doglianza di una motivazione insufficiente, proponibile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nella specie neppure prospettati.

Fondata è invece la doglianza sulle conseguenze civilistiche. L’inadempimento dell’obbligo di colloquio, di natura meramente procedurale, ha determinato solo la violazione di una possibile chance di assunzione, la cui prova grava sul lavoratore e la cui tutela non può essere specifica. La posizione si configura come aspettativa giuridicamente protetta a conseguire, con apprezzabile grado di probabilità, un risultato sperato, e non come diritto a quel risultato.

La Corte chiarisce che tali considerazioni non esauriscono la questione. Diviene indispensabile stabilire quale comma dell’art. 47, legge n. 428/1990 si applichi. Il comma 4-bis, letto in conformità al diritto dell’Unione europea e alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 giugno 2009, causa C-561/07, impedisce agli accordi sindacali di disporre dell’occupazione preesistente quando la procedura di insolvenza non sia aperta in vista della liquidazione dei beni. Solo nel caso di finalità liquidatorie potrà applicarsi il comma 5, che presuppone la cessazione dell’attività d’impresa. Tali accertamenti di fatto sono rimessi al giudice di rinvio, cui spetta individuare il contesto normativo e, in via logicamente successiva, la tutela accordabile. Il primo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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