Licenziamento disciplinare e accertamento in concreto della gravità della condotta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11045 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il giudice di rinvio è vincolato alla pronuncia rescindente della Corte di cassazione e deve sussumere la condotta contestata nelle clausole del contratto collettivo valutandone la gravità in concreto. Il richiamo al pericolo per la sicurezza della circolazione, alla creazione di disagi all’utenza e agli artifici non integra di per sé il fine di trarre vantaggio richiesto dalla fattispecie espulsiva, quando tale pericolo sia implicato anche in fattispecie punite con sanzione conservativa. Le clausole generali ed elastiche costituiscono legittimo metodo delle parti sociali per tipizzare le fattispecie meritevoli di tutela conservativa. Ne consegue l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di una società autostradale, era stato licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare con cui gli si addebitava di avere chiuso manualmente la sbarra “chiudi-pista”, facendo figurare attiva una pista in realtà ostruita, e di essere rimasto inattivo in cabina per circa cinquantacinque minuti.
Il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento del recesso, ma in sede di opposizione rigettava l’impugnazione. La Corte d’Appello respingeva il reclamo del lavoratore. La Cassazione, con sentenza rescindente, accoglieva i primi due motivi, cassava e rinviava. In sede di rinvio la Corte territoriale annullava il licenziamento, ordinava la reintegrazione e condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e dell’art. 36 CCNL autostrade e trafori, lamentando che la Corte territoriale avrebbe espunto tre profili della vicenda — gli artifici, il disagio all’utenza e il pericolo alla circolazione — e avrebbe errato nell’interpretazione della scala valoriale delle sanzioni.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato e a tratti inammissibile. Ha osservato che i giudici del rinvio hanno effettivamente considerato gli artifici, ma li hanno ritenuti inidonei a integrare il vantaggio necessario a giustificare il licenziamento. Hanno parimenti valutato il disagio all’utenza e il pericolo alla sicurezza stradale, escludendo che quest’ultimo potesse assurgere a elemento della fattispecie espulsiva.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra il pericolo per la circolazione e la scala delle sanzioni. La Corte ha confermato che tale pericolo è implicato anche in altre fattispecie punite con sanzione conservativa, come l’abbandono, anche temporaneo, del posto di lavoro senza preventiva autorizzazione. Ne deriva che esso non può essere elevato a connotato della massima sanzione.
La Corte ha inoltre ribadito che le clausole generali ed elastiche — quale il grado di gravità della condotta — costituiscono un possibile e legittimo metodo delle parti sociali per tipizzare le fattispecie. Il giudice di rinvio ha dunque correttamente seguito le indicazioni della pronuncia rescindente, applicando la tutela prevista dall’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.
Il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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