Accesso istantaneo e termine dilatorio di sessanta giorni nel contraddittorio endoprocedimentale (Cass. civ. Sez. V n. 11279 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA, l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 impone che l’avviso di accertamento non sia emesso prima di sessanta giorni dall’ultimazione della verifica svolta nei locali destinati all’esercizio dell’attività. Il termine dilatorio decorre dal rilascio della copia del verbale di accesso, qualunque sia la sua denominazione formale, senza che occorra un autonomo processo verbale di chiusura delle operazioni. Nel caso di accesso istantaneo finalizzato all’acquisizione di documentazione è sufficiente che il verbale indichi i documenti prelevati. La garanzia opera per tutte le possibili tipologie di verbale di accesso, indipendentemente dal loro contenuto.
Il Fatto
La società contribuente, destinataria registrata di acquisti di carburante per autotrazione, riceveva due atti di recupero concernenti IVA per gli anni d’imposta 2020 e 2021. L’Amministrazione finanziaria contestava il mancato versamento dell’imposta da parte del fornitore, assolta senza l’immediato pagamento in ragione di una polizza fideiussoria rivelatasi contraffatta, chiamando la destinataria a rispondere in solido con l’acquirente.
La società impugnava gli atti davanti alla CTP di Napoli, che accoglieva parzialmente il ricorso. In appello la CGT2 accoglieva l’appello incidentale della contribuente e dichiarava assorbito quello principale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che gli atti impositivi erano stati emessi prima del termine di sessanta giorni fissato dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione contestava la qualificazione degli atti di recupero come atti non meramente liquidatori. La Corte rigetta il motivo: il giudice di appello ha accertato con motivazione congrua la natura accertativa degli atti, essendo l’attività dell’Ufficio scaturita da approfondita istruttoria con acquisizione di documentazione presso la sede della società. L’Agenzia non ha riprodotto il testo degli atti impugnati, rendendo impossibile valutare il loro contenuto e incorrendo in un difetto di specificità.
Il secondo motivo è invece accolto. La Corte ricorda che, secondo Cass. S.U. n. 18184 del 2013, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza, perché il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Tale nullità riguarda però solo il triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali d’impresa, non anche le verifiche a tavolino. Per queste ultime, secondo Cass. S.U. n. 24823 del 2015, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio per i tributi non armonizzati, mentre per quelli armonizzati l’obbligo è generale e la sua violazione invalida l’atto solo se il contribuente assolve alla prova di resistenza.
La Corte precisa che il processo verbale richiesto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 è quello di chiusura delle operazioni svolte nei locali dell’impresa. Nel caso di accesso istantaneo è sufficiente il verbale che indichi i documenti prelevati, decorrendo il termine dal rilascio della sua copia, senza necessità di ulteriore verbale di contestazione.
Nel caso di specie è pacifico che l’accesso è avvenuto il 22 dicembre 2020 e che gli atti di recupero sono stati emessi il 21 giugno 2021: il termine dilatorio è stato ampiamente rispettato. La CGT2, partendo dall’erroneo presupposto della necessità di un verbale di chiusura, ha violato il citato art. 12, comma 7. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT2 della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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