Equa riparazione, irrisorietà della pretesa tra dato obiettivo e condizioni del soggetto (Cass. civ. Sez. II n. 11442 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001 opera quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori. L’irrisorietà non si esaurisce nel dato economico oggettivo, ma richiede una valutazione globale che tenga conto anche delle condizioni personali della parte, senza che il rilievo obiettivo della pretesa possa automaticamente escludere o affermare il pregiudizio. Il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. L’onere della prova contraria grava sull’Amministrazione, anche nella fase di opposizione, che non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.

Il Fatto

La società controricorrente chiedeva alla Corte d’Appello di Napoli l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare protrattasi per diciotto anni, nella quale si era insinuata al passivo per un credito di circa 24.000 euro. Il Consigliere designato accoglieva la domanda, liquidando la somma di 10.800 euro; il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, ritenendo non irrisorio il valore della pretesa e non provata dall’Amministrazione l’esistenza di condizioni personali della parte idonee a escludere il pregiudizio. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001 e la scorretta applicazione delle regole sull’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte ricostruisce la fattispecie normativa: l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria, in caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, da valutare anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Il limite recepisce l’insegnamento della Corte EDU (Bock c. Germania; Gagliano Giorgi c. Italia), richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 974 del 2014, n. 26497 del 2019, n. 2995 del 2017, n. 5918 del 2020): secondo il principio de minimis non curat praetor, non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità. In tali casi si presume che l’irragionevole durata non abbia inciso in modo concreto. La Corte richiama i precedenti che hanno escluso il ristoro per pretese inferiori a 500 euro (Cass. n. 34861 del 2023; Cass. n. 11228 del 2019).

L’indagine deve muovere dal fatto noto — la pretesa azionata o il valore della causa — e valutare l’irrisorietà anche in relazione alle condizioni personali della parte. Il riferimento assume specifico rilievo per le persone giuridiche: le esigenze di adeguata patrimonializzazione, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non escludono automaticamente il diritto all’indennizzo, come chiarito dalla Corte EDU (Comingersoll SA c. Portugal; Clinique Mozart s.a.r.l. c. France).

L’accertamento dell’irrisorietà rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., o per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile. Nel caso concreto la Corte d’Appello ha valorizzato l’elemento obiettivo del credito non bagatellare, mentre il Ministero non ha allegato l’omesso esame di un fatto decisivo: insufficiente è il raffronto tra l’importo insinuato e il patrimonio societario.

Non è ravvisabile alcuna violazione dell’onere probatorio: il danno non patrimoniale si presume fino a prova contraria, gravando sull’Amministrazione l’onere di fornire elementi idonei a escluderlo in concreto. L’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento (Cass. n. 4290 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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