Interesse ad impugnare e soccombenza sostanziale nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. III n. 11629 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, manifestazione del generale interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., presuppone una soccombenza anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, e va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’accoglimento del gravame. Tale soccombenza non è elisa dall’accertamento negativo del credito intervenuto in un separato giudizio, trattandosi di domanda diversa che non incide sulla soccombenza rispetto alla domanda attorea. In tema di spese, il sindacato di legittimità è circoscritto a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, ben potendo la compensazione operare anche nei confronti di quest’ultima, senza con ciò integrare una condanna. La motivazione è affetta da nullità solo quando sia totalmente mancante o meramente apparente, non essendo sufficiente il semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Il creditore, munito di decreto ingiuntivo per un importo di euro 96.100,00, agiva in revocatoria avverso la donazione con cui il debitore aveva trasferito l’unico suo immobile a un terzo. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e dichiarava inefficace l’atto dispositivo.
La Corte d’appello di Milano, riuniti i gravami del donante e dell’acquirente, accoglieva l’impugnazione sul rilievo che un separato giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, aveva accertato negativamente l’esistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria. Rigettava l’istanza del creditore volta a far dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse degli appellanti e compensava le spese del doppio grado nella misura del 50%. Il creditore ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il motivo è infondato.
Il principio applicato è che la regola dell’interesse ad agire opera anche nel giudizio di impugnazione: l’interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, e va valutato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’accoglimento del gravame. I convenuti, avendo subito la declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, erano divenuti soccombenti rispetto all’attore e pertanto legittimati a proporre impugnazione.
Tale soccombenza non è elisa dall’accertamento negativo del credito intervenuto in altro giudizio, trattandosi di domanda diversa che non fa venir meno la soccombenza rispetto alla domanda attorea. La Corte richiama sul punto un proprio precedente in tema di mancanza di soccombenza e inammissibilità dell’impugnazione.
Quanto al secondo motivo, relativo alla compensazione parziale delle spese, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Le spese possono essere compensate anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, poiché la compensazione non implica una condanna ma solo l’esclusione del rimborso, e non contrasta con l’art. 24, primo comma, Cost., non estendendosi la garanzia costituzionale fino a comprendere la condanna del soccombente al rimborso.
Il terzo motivo, che lamenta la nullità della motivazione ex art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con la legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nella specie il percorso logico-giuridico della corte territoriale è pienamente conoscibile. La Corte ricorda inoltre che è contraddittoria la deduzione in un unico motivo dei vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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