Prestazioni extrabudget non remunerabili se superato il tetto di spesa (Cass. civ. Sez. 1 n. 15070 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa, formulata dalla struttura privata accreditata, non può essere accolta né a titolo di inadempimento contrattuale né di illecito extracontrattuale, poiché la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di rispettare i tetti di spesa e il vincolo delle risorse pubbliche disponibili. La prova del superamento del tetto di spesa, costituendo un fatto impeditivo della pretesa creditoria, grava sul debitore e deve consistere nella dimostrazione dell’effettivo pagamento delle prestazioni fino all’esaurimento del budget. Eventuali omissioni o ritardi nelle comunicazioni e nel monitoraggio contrattuale, pur configurando un inadempimento della ASL, non producono la conseguenza di rendere esigibili e remunerabili le prestazioni extrabudget, essendo la regressione tariffaria un potere non subordinato all’esecuzione del monitoraggio.
Il Fatto
La società, titolare di una struttura sanitaria accreditata, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL per il pagamento di prestazioni di radiologia, riferite al primo semestre del 2017. L’ASL proponeva opposizione, deducendo di non dover corrispondere le somme eccedenti il tetto di spesa fissato per le prestazioni di assistenza specialistica, in applicazione della regressione tariffaria unica (RTU). Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello accoglieva il gravame dell’ASL, revocando il decreto ingiuntivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sull’interpretazione del contratto, nonché la violazione delle norme contrattuali, del D.lgs. n. 502/1992 e degli artt. 23, 41 e 53 Cost. La società sosteneva che la prova del superamento del tetto di spesa, essendo un fatto impeditivo, gravasse sull’ASL e potesse essere raggiunta solo con l’approvazione del consuntivo annuale. Inoltre, rilevava che l’omissione delle comunicazioni mensili da parte dell’ASL ledesse l’affidamento contrattuale della struttura.
La Corte ritiene i motivi inammissibili, richiamando il principio consolidato secondo cui non può essere accolta la domanda di pagamento di prestazioni eccedenti il limite di spesa. Tale principio si fonda sulla natura cogente dei tetti di spesa, giustificata dal vincolo delle risorse pubbliche disponibili e dall’assenza dell’obbligo della struttura privata accreditata di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate.
La Suprema Corte precisa che il giudizio sull’idoneità dei documenti esibiti dalla ASL a provare il superamento del tetto di spesa è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, come stabilito da Cass. n. 37382 del 2022. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto i documenti prodotti idonei allo scopo e ha considerato ininfluenti le contestazioni della società.
La decisione si conforma all’orientamento prevalente, dando continuità al principio espresso da Cass. n. 4375/2023 e da Cass. n. 25002/2025, secondo cui l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni, né al ritardo o all’imprecisione nell’adempimento degli obblighi di controllo. L’elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa, rendendo irrilevante la comunicazione della delibera di accertamento.
Nota della Redazione
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