Sopravvenienze attive da sentenza: imponibili dall’anno di deposito (Cass. civ. Sez. V n. 11919 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento di un credito o dal disconoscimento di un debito preesistente in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno d’imposta in cui è stata depositata la sentenza che accerta il credito o disconosce il debito. Il deposito segna il momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell’art. 109, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. È tuttavia necessario che l’efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa, perché solo in tal caso la posta può concretamente concorrere a formare il reddito. Il requisito della certezza va verificato secondo criteri essenzialmente economici, non assumendo rilievo decisivo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il suo reddito di partecipazione, ex art. 5 del TUIR, in due società in accomandita semplice. La rettifica traeva origine da un atto impositivo notificato alla società-madre, a sua volta partecipata dalle predette società, e costituiva l’antecedente causale di successivi atti emessi a cascata.

Il reddito della società-madre era stato rideterminato per l’omessa dichiarazione di sopravvenienze attive, costituite dalle somme che essa aveva corrisposto a un istituto di credito in forza di un rapporto di conto corrente e delle quali era stata ordinata in giudizio la restituzione, per la natura anatocistica degli interessi. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione, richiamando integralmente la sentenza d’appello resa in pari data nel giudizio tra l’Amministrazione e la società-madre. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunziava nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., è ritenuto infondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la decisione redatta mediante rinvio ad altro provvedimento reso in un diverso giudizio deve restare autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati, e può essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., se si limita a indicare l’esistenza del provvedimento richiamato. Il principio è però finalizzato a consentire l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Nella specie, la decisione richiamata fu resa in pari data dal medesimo collegio e l’Agenzia ebbe piena contezza delle sue argomentazioni, come dimostra il tenore dei restanti motivi.

Il secondo motivo è accolto per ragioni parzialmente diverse da quelle addotte. La Corte ricostruisce il quadro fattuale: la società-madre aveva agito per l’accertamento negativo del debito per interessi e la banca era stata condannata alla restituzione, con sentenza di primo grado seguita da pagamenti parziali, poi appellata con parziale sospensione dell’efficacia esecutiva e infine confermata in appello con decisione divenuta definitiva nel 2010.

Sul piano giuridico, la sopravvenienza attiva va imposta nell’esercizio in cui la posta acquista certezza; quando consiste nel venir meno di un costo già contabilizzato, rileva il fatto di gestione che ne ha prodotto l’eliminazione. Nelle ipotesi di riconoscimento giudiziale di un credito occorre aver riguardo al momento del deposito del provvedimento, perché è con il deposito che la posta assume la connotazione di certezza e obiettiva determinabilità richiesta dall’art. 109, comma 1, del TUIR. La Corte precisa che non assume efficacia incisiva il passaggio in giudicato, perché un’eventuale modifica della decisione nei gradi successivi realizzerebbe una sopravvenienza passiva, ai sensi dell’art. 101 del TUIR.

La Corte introduce quindi una precisazione ulteriore: nei casi in cui l’efficacia esecutiva della sentenza sia sospesa nelle more del giudizio di appello o di cassazione, ai sensi degli artt. 283 e 373 cod. proc. civ., la sopravvenienza non può ritenersi conseguita nell’esercizio coperto dagli effetti del provvedimento di sospensione. Di tanto è avveduta la stessa Amministrazione, che ha ripreso a tassazione il solo importo effettivamente percepito.

Il terzo motivo è parimenti fondato. Vertendosi in procedimento accertativo relativo a tributi non armonizzati, l’Amministrazione non era gravata da alcun onere di preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell’atto impositivo, nemmeno nella fase di raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 24823/2015. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, nei limiti del giudicato formatosi sulla posizione rivestita quale erede.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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