Ascensore esterno e distanze: no al volume tecnico in sede possessoria (Cass. civ. Sez. II n. 11930 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela possessoria del diritto di veduta, la nozione di volume tecnico – non computabile nella volumetria della costruzione e non soggetta all’obbligo delle distanze – non può essere invocata per sottrarre al rispetto dell’art. 907 cod. civ. un manufatto, come la cassa esterna destinata a ospitare un ascensore, che sia concretamente idoneo a limitare la inspectio e la prospectio. Ai fini della tutela possessoria non occorre la prova dell’esistenza del diritto di servitù, essendo sufficiente dimostrare il possesso, cioè un esercizio di fatto corrispondente al diritto. La questione della regolarità delle aperture rispetto alle distanze legali ex artt. 905 e 906 cod. civ. appartiene al diverso giudizio petitorio e non può essere anticipata o confusa con l’accertamento possessorio.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, agiva in via possessoria ex artt. 1170 cod. civ. e 703 cod. proc. civ. chiedendo al Tribunale di ordinare al Comune la eliminazione della turbativa derivante dalla installazione di un ascensore esterno a servizio di una palazzina adiacente, con ripristino di una grondaia danneggiata. Lamentava la lesione del possesso del proprio diritto di veduta tutelato dall’art. 907 cod. civ.
Il Tribunale, dopo aver dapprima emesso e confermato l’interdetto con ordine di rimozione dell’impianto, rigettava la domanda possessoria, escludendo che l’ascensore potesse assimilarsi a una costruzione e ravvisando un mero impianto tecnico. La Corte d’Appello rigettava l’appello dell’ente, confermando la insussistenza del possesso del diritto di veduta, sul presupposto che balconi e finestre fossero già a distanza inferiore a quella prevista dagli artt. 905 e 906 cod. civ., ed escludendo che l’ascensore esterno costituisse nuova costruzione soggetta alle norme sulle distanze. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto una questione preliminare, dando atto che, dopo la pubblicazione di Cass. Sez. Un. n. 9611 del 10.04.2024, non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata a comporre il collegio giudicante, poiché la proposta non ha funzione decisoria.
Nel merito, il primo e il secondo motivo – esaminati congiuntamente – sono fondati. La Corte di merito aveva ricondotto l’ascensore alla categoria dei volumi tecnici, in quanto destinato a contenere impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dell’immobile. Il collegio non nega tale principio in astratto, richiamando Cass. Sez. II n. 20886 del 26.11.2012 e Cass. Sez. II n. 30708 del 27.11.2018, ma rileva che la Corte distrettuale ha applicato al caso la giurisprudenza propria della controversia petitoria, senza avvedersi che il ricorso originario aveva natura possessoria.
Il punto decisivo è che, in tema di tutela delle vedute, rientra nel concetto di “fabbrica” qualsiasi manufatto concretamente idoneo a limitare la inspectio e la prospectio. Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri da una veduta preesistente, stabilito dall’art. 907 cod. civ., opera a prescindere dal materiale e dalla forma dell’opera, come affermato da Cass. Sez. II n. 26263 del 18.10.2018. Il principio, affermato per il muro di cinta, vale a maggior ragione per il manufatto in esame.
La Corte esclude inoltre che possa invocarsi la deroga di cui all’art. 3 della legge n. 13 del 1989. La disciplina che consente di realizzare le opere in deroga alle norme sulle distanze è riservata all’ambito condominiale e presuppone che tra l’opera e il bene di proprietà individuale sia interposto uno spazio o area di proprietà comune. Nel caso di fondi contigui di diversa proprietà la deroga non opera, come già affermato da Cass. Sez. II n. 21645 del 19.09.2017 e da Cass. Sez. II n. 34461 dell’11.12.2023.
Quanto alla prova, vertendosi in materia possessoria non occorreva dimostrare l’esistenza del diritto di servitù, ma era sufficiente il mero possesso, cioè un esercizio di fatto corrispondente al diritto; il Comune non aveva mai disconosciuto l’esistenza delle aperture dalle quali il ricorrente assumeva di esercitare la veduta. Resta ferma, e demandata a un autonomo giudizio petitorio ex art. 949 cod. civ., la questione della regolarità delle aperture rispetto agli artt. 905 e 906 cod. civ. Accolti il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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