Competenza disciplinare publica: rileva la sanzione edittale massima, non quella irrogata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12075 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari ai pubblici dipendenti, il riparto di competenza tra il dirigente della struttura di appartenenza e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si determina esclusivamente in base alla sanzione edittale massima prevista per i fatti contestati e non alla misura che l’amministrazione preveda in concreto di irrogare. L’individuazione dell’ufficio competente e del procedimento esperibile va effettuata ex ante, con la conseguenza che i relativi termini procedimentali decorrono dal momento in cui l’ufficio è venuto a conoscenza dei fatti. Il procedimento conciliativo previsto dall’art. 7 della l. n. 300 del 1970 comporta l’obbligo del datore di lavoro di nominare il proprio arbitro solo se attivato tramite l’Ufficio provinciale del lavoro; l’iter consensuale previsto dalla contrattazione collettiva, fatta salva dalla legge, non è vincolato e non è assistito da alcuna sanzione. Non integra violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. la mera attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre.
Il Fatto
Un docente impugna davanti al Tribunale di Bari la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per quattro giorni, irrogata dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per fatti di condotta tenuta in servizio e ritenuti lesivi della dignità degli alunni e del rapporto con le famiglie. Il ricorso è respinto: il giudice di primo grado ritiene rituale l’iter disciplinare, rispettati i termini dell’azione e provate le violazioni contestate. La Corte d’appello di Bari conferma la decisione, escludendo che la mancata adesione del datore alla procedura conciliativa comporti la decadenza dalla sanzione e ribadendo la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari per le violazioni più gravi.
Il dipendente ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 7, della l. n. 300/1970, dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 115 cod. proc. civ. L’amministrazione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo. L’art. 7 della l. n. 300/1970 subordina l’obbligo del datore di nominare il proprio rappresentante nel collegio di conciliazione all’attivazione della procedura tramite l’Ufficio provinciale del lavoro. Nella specie tale ufficio non è intervenuto: il lavoratore ha solo manifestato l’intenzione di attivare la conciliazione, avvalendosi invece dell’iter previsto dal contratto collettivo. Quest’ultimo, fonte secondaria espressamente fatta salva dalla legge, configura una procedura consensuale e non vincolata, priva di sanzione in caso di mancata adesione della controparte.
Infondato è anche il secondo motivo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della competenza al dirigente della struttura o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti indicati nell’atto di contestazione, non sulla base della misura concretamente irrogata. Il dato letterale dell’art. 55-bis, che richiama la sanzione di cui è «prevista l’irrogazione», impone di guardare alla previsione di legge e non alle determinazioni del dirigente, il quale altrimenti regolerebbe la propria competenza secondo le proprie intenzioni anziché secondo un criterio normativo preesistente.
Nel caso concreto, pur essendo stata applicata una sospensione di quattro giorni (inferiore a dieci), i fatti contestati erano assistiti da una sanzione edittale massima superiore a dieci giorni: la competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari era dunque corretta e i termini procedimentali, individuati ex ante, risultano pacificamente rispettati. La Corte richiama sul punto i propri precedenti conformi (Cass. n. 19097 del 2024; Cass. n. 15682 del 2024; Cass. n. 30226 del 2019; Cass. n. 20845 del 2019).
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non sorge per il solo fatto che il giudice di merito abbia ritenuto più convincente una prova rispetto ad altre, ma solo quando abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai casi consentiti (richiamate Cass. Sez. Un. n. 16598 del 2016 e altre conformi). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e accertamento dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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